Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2777/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2777 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Pubblicato: 31/10/2024 In vigore dal: 31/10/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2024/2777 riguardo al tritosulfuron e quali sono gli obblighi per gli Stati membri?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/2777 della Commissione, entrato in vigore il 4 novembre 2024, dispone il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, un principio attivo utilizzato nei prodotti fitosanitari (pesticidi). La decisione è stata presa in seguito al ritiro della domanda di rinnovo da parte del richiedente l'8 maggio 2024, dopo che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare aveva comunicato che diverse parti della valutazione dei rischi non potevano essere completate. Il regolamento riguarda tutti gli Stati membri dell'UE e i produttori di fitofarmaci contenenti questa sostanza. Gli Stati membri sono obbligati a revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron entro il 7 maggio 2025, garantendo un periodo di transizione di circa sei mesi. Inoltre, gli Stati membri possono concedere un periodo di tolleranza per l'utilizzo delle scorte esistenti, ma questo non può superare i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, con scadenza massima al 7 novembre 2025. Il regolamento non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione del tritosulfuron in futuro secondo le procedure ordinarie.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2777 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2777 of 31 October 2024 concerning the non-renewal of approval of the active substance tritosulfuron, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2777 4.11.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2777 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2024 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2008/70/CE della Commissione ( 2 ) ha iscritto la sostanza attiva tritosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) . (2) Conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 4 ) . (3) L'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 15 luglio 2025. (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del tritosulfuron è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ( 5 ) entro i termini previsti in tale articolo. (5) Il 14 luglio 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha comunicato le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi per il tritosulfuron. Tale Autorità non ha individuato rischi specifici, ma ha concluso che diverse parti della valutazione dei rischi non hanno potuto essere portate a termine. (6) L'8 maggio 2024 il richiedente ha informato la Commissione della sua decisione di ritirare la domanda di rinnovo dell'approvazione del tritosulfuron. (7) È pertanto opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009. (8) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (9) Agli Stati membri dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni. (10) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron, tale periodo dovrebbe essere il più breve possibile e non superare i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione ( 6 ) ha posticipato la scadenza del periodo di approvazione del tritosulfuron al 15 luglio 2025, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima possibile. (12) Il presente regolamento non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron non è rinnovata. Articolo 2 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 la riga 186 relativa al tritosulfuron è soppressa. Articolo 3 Misure transitorie Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tritosulfuron entro il 7 maggio 2025. Articolo 4 Periodo di tolleranza L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scade entro il 7 novembre 2025. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj . ( 2 ) Direttiva 2008/70/CE della Commissione, dell'11 luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tritosulfuron come sostanza attiva ( GU L 185 del 12.7.2008, pag. 40 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/70/oj ). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ( GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/844/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione, dell'11 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, clormequat, clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, eugenolo, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, geraniolo, MCPA, MCPB, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile, tebufenpirad, timolo e tritosulfuron ( GU L 224 del 12.9.2023, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1757/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2777/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/2777 è il riferimento normativo per la revoca dell'approvazione del tritosulfuron, una sostanza attiva regolamentata dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Aziende agricole, distributori di fitofarmaci e consulenti del settore devono conoscere le scadenze per la revoca delle autorizzazioni, il periodo di tolleranza e gli obblighi di conformità entro il 7 maggio 2025, nonché le implicazioni sulla disponibilità di prodotti contenenti questa sostanza nel mercato europeo.

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