Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2773/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2773 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda talune disposizioni relative al FEAGA e al FEASR sui metodi di audit, sul controllo delle operazioni e sulla dichiarazione di gestione

Pubblicato: 13/12/2023 In vigore dal: 13/12/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali rettifiche apportate dal Regolamento UE 2023/2773 al regolamento di esecuzione 2022/128 in materia di audit, controllo delle operazioni e dichiarazione di gestione per FEAGA e FEASR?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/2773 apporta tre rettifiche tecniche ma significative al Regolamento di esecuzione 2022/128, che disciplina l'applicazione della politica agricola comune. La prima riguarda l'articolo 7, paragrafo 4, dove viene chiarito che l'organismo di certificazione può accompagnare l'organismo pagatore durante i controlli in loco di secondo livello, ma non durante quelli iniziali, salvo impossibilità materiale di ri-verificare. Questa modifica mira a garantire chiarezza giuridica utilizzando il linguaggio normativo corretto (sostituendo "may" con "shall" nella versione inglese). La seconda rettifica elimina il riferimento agli articoli 42-47 del precedente Regolamento 908/2014 per il controllo delle operazioni, poiché il Capo IV, sezione 2 del Regolamento 2022/128 contiene già norme complete e aggiornate su questo aspetto. La terza modifica riguarda l'Allegato I, aggiornando il testo della dichiarazione di gestione per garantire coerenza nell'applicazione delle disposizioni relative alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati secondo i vari regimi di sostegno agricolo. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2023, allineandosi alle precedenti rettifiche del Regolamento 2023/860.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2773 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda talune disposizioni relative al FEAGA e al FEASR sui metodi di audit, sul controllo delle operazioni e sulla dichiarazione di gestione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2773 of 13 December 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/128 as regards certain provisions for EAGF and EAFRD for audit methods, the scrutiny of transactions and the management declaration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2773 14.12.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2773 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda talune disposizioni relative al FEAGA e al FEASR sui metodi di audit, sul controllo delle operazioni e sulla dichiarazione di gestione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 82, e l’articolo 92, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116, comprese le norme relative ai metodi di audit che gli organismi di certificazione devono applicare, il controllo delle operazioni e la dichiarazione di gestione. (2) In particolare, l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce norme relative alle metodologie di audit. Nella versione in lingua inglese dell’ultima frase dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento di esecuzione, il verbo ausiliario modale «may» è utilizzato per stabilire una regola al posto dell’ausiliare modale «shall», che è quello solitamente utilizzato per stabilire norme vincolanti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. A fini di chiarezza giuridica e per garantire la certezza del diritto, è opportuno sostituire «may» con «shall» e la disposizione dovrebbe essere rettificata di conseguenza. (3) Inoltre, l’articolo 64, primo paragrafo, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 3 ) con effetto dal 1 o gennaio 2023. Tuttavia, l’articolo 64, secondo paragrafo, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, come rettificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 ( 4 ) , prevede che alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuino ad applicarsi in relazione a determinate spese sostenute e pagamenti effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) per l’anno civile 2022 e precedenti; per le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013 ( 6 ) , (UE) n. 229/2013 ( 7 ) , (UE) n. 1308/2013 ( 8 ) e (UE) n. 1144/2014 ( 9 ) del Parlamento europeo e del Consiglio; ai regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) . In particolare, per quanto riguarda il controllo delle operazioni a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116, l’articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 prevede la continuazione dell’applicazione degli articoli da 42 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Tuttavia, il capo IV, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce già norme complete e rivedute relative all’esecuzione da parte degli Stati membri del controllo delle operazioni e, pertanto, gli articoli da 42 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 non dovrebbero continuare ad applicarsi. L’articolo 64, secondo paragrafo, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza. (4) Per tenere conto della necessità di coerenza nell’applicazione di determinate disposizioni in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) , del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013, è necessario modificare il testo della dichiarazione di gestione. È pertanto necessario rettificare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 dovrebbe essere pertanto rettificato di conseguenza. (6) L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 dispone che le rettifiche da esso apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 si applichino a decorrere dal 1 o gennaio 2023. Di conseguenza, anche le rettifiche apportate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così rettificato: 1) l’articolo 7, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   La verifica sostanziale delle spese comprende la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni sottostanti a livello dei beneficiari finali per quanto riguarda le misure di cui ai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014, nonché per il pagamento specifico per il cotone e il sostegno al prepensionamento a norma, rispettivamente, del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, e dell’articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine l’organismo di certificazione può accompagnare l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco di secondo livello. L’organismo di certificazione non accompagna l’organismo pagatore quando questo effettua i controlli in loco iniziali, tranne nelle situazioni in cui sarebbe materialmente impossibile ri-verificare il controllo iniziale effettuato dall’organismo pagatore.» ; 2) all’articolo 64, secondo comma, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi:»; 3) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione, del 25 aprile 2023, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l’organismo di coordinamento, l’organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR ( GU L 111 del 26.4.2023, pag. 23 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608 ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ( GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ( GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41 ). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ). ( 9 ) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio ( GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56 ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ( GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262 ). ( 11 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 ). ( 12 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 ). ALLEGATO «A LLEGATO I Dichiarazione di gestione — Organismo pagatore di cui all’articolo 4 Io sottoscritto/a …, direttore/direttrice dell’organismo pagatore …, presento di seguito i conti dell’organismo pagatore da me presieduto relativi all’esercizio finanziario 16/10/xx - 15/10/xx + 1. Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l’altro, le risultanze dell’operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue: — a mia conoscenza i conti in questione forniscono un quadro veridico, completo e accurato delle spese e delle entrate nell’esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti; — il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie: i) che i pagamenti siano legittimi e regolari in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e anteriormente, per quanto riguarda le misure stabilite dai regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013, e (UE) n. 1144/2014; per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nell’ambito dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013; ii) che i sistemi di governance di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 funzionino correttamente e garantiscano che la spesa sia stata effettuata conformemente all’articolo 37 di tale regolamento; iii) sulla qualità e l’affidabilità del sistema di comunicazione e dei dati sugli indicatori per quanto riguarda i tipi di interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e sul fatto che la spesa coincida con gli output corrispondenti comunicati e sia stata effettuata conformemente ai sistemi di governance applicabili. Le spese iscritte nel bilancio sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) 2021/2116. Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, che tengono conto dei rischi individuati. Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve: Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell’Unione. Firma ». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2773/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2023/2773 è essenziale per chi opera nel settore dei fondi agricoli europei (FEAGA e FEASR), in particolare per organismi pagatori, organismi di certificazione e autorità di gestione che devono applicare metodologie di audit corrette e controlli sulle operazioni. Commercialisti e consulenti agricoli lo consultano per comprendere le modalità di verifica della legalità e regolarità delle operazioni, i sistemi di governance, la dichiarazione di gestione e la conformità ai regimi di sostegno previsti dai Regolamenti 1307/2013, 228/2013, 229/2013, 1308/2013 e 1305/2013.

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