Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2766/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2766 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che chiude il riesame relativo a un nuovo esportatore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, e pone termine alla registrazione delle importazioni di detto produttore esportatore

Pubblicato: 13/12/2023 In vigore dal: 13/12/2023 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2766/2023 riguardo al dazio antidumping sull'acido tricloroisocianurico cinese e quale effetto ha il ritiro della domanda di riesame?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2766/2023 chiude il procedimento di riesame per "nuovo esportatore" relativo all'acido tricloroisocianurico (TCCA) importato dalla Repubblica Popolare Cinese. La normativa si applica alle importazioni di questo prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante, classificato con codici NC specifici. Il caso riguardava Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd., un'azienda cinese che aveva richiesto il riesame sostenendo di essere un nuovo esportatore non soggetto ai dazi antidumping precedentemente imposti (che variavano dal 3,2% al 42,6%). In pratica, poiché il richiedente ha ritirato formalmente la domanda il 16 ottobre 2023, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento, ritenendo che non vi fossero motivi contrari all'interesse dell'Unione. Di conseguenza, sulle importazioni di TCCA prodotte da Hebei Xingfei si applica il dazio antidumping del 42,6% riservato a "tutte le altre società" cinesi, con effetto retroattivo dal 1° aprile 2023 (data di apertura del riesame). Le autorità doganali hanno cessato la registrazione speciale delle importazioni di questa azienda.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2766 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che chiude il riesame relativo a un nuovo esportatore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, e pone termine alla registrazione delle importazioni di detto produttore esportatore EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2766 of 13 December 2023 terminating the new exporter review of Implementing Regulation (EU) 2017/2230 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China, for a Chinese exporting producer, and terminating the registration of the imports of this exporting producer

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2766 14.12.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2766 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 che chiude il «riesame relativo a un nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, per un produttore esportatore cinese, e pone termine alla registrazione delle importazioni di detto produttore esportatore LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1.   MISURE IN VIGORE (1) Le misure in vigore nei confronti delle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») dalla Repubblica popolare cinese («RPC») sono misure antidumping definitive che variano dal 3,2 % al 42,6 %, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione ( 2 ) . È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza relativo a tali misure. 2.   INCHIESTA ATTUALE 2.1. Domanda di riesame relativo a un nuovo esportatore (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 28 febbraio 2023 da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. («Hebei Xingfei» o «richiedente»), le cui esportazioni nell'Unione sono soggette al dazio antidumping su scala nazionale del 42,6 %. (3) Il richiedente ha affermato di non aver esportato TCCA nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004 («PI iniziale»). (4) Il richiedente ha inoltre dichiarato di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle misure in vigore. Il richiedente ha infine sostenuto di aver esportato TCCA nell'Unione dopo la fine del PI iniziale. 2.2. Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore (5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili e ha concluso che fossero sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto il riesame con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione ( 3 ) . 2.3. Prodotto oggetto del riesame (6) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame» o «TCCA»). (7) Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l'acqua di piscine e centri termali. Altri usi includono il trattamento delle acque nelle fosse settiche o nelle torri di raffreddamento e la pulizia di elettrodomestici per la cucina. Il TCCA è venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (disinfettante) e sono pertanto considerati come un unico prodotto. 3.   RITIRO DELLA DOMANDA (8) Il 16 ottobre 2023 il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore». (9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia da parte del denunciante, il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione. (10) La Commissione ha ritenuto che il procedimento antidumping dovesse essere chiuso poiché dall'inchiesta non sono emerse considerazioni tali da dimostrare che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. 4.   RISCOSSIONE DI DAZI ANTIDUMPING (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il riesame relativo alle importazioni nell'Unione di TCCA fabbricato dal richiedente dovrebbe essere chiuso. Il dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati dal richiedente. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni del richiedente e riscuotere su tali importazioni, a partire dalla data di apertura del presente riesame, il dazio su scala nazionale applicabile alle altre società (42,6 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. 5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (12) La Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame, di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di TCCA e di riscuotere tale dazio sulle importazioni soggette a registrazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo. (13) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il riesame relativo a un «nuovo esportatore» aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 è chiuso. 2.   Il dazio antidumping riguardante le importazioni di acido tricloroisocianurico applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) 2017/2230 della Commissione si applica alle importazioni dei prodotti fabbricati da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C629). Articolo 2 1.   L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 è abrogato. 2.   Sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 è istituito il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. 3.   Il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è riscosso con effetto dal 1 o aprile 2023 sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/712. 2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione, del 30 marzo 2023, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni ( GU L 93 del 31.3.2023, pag. 88 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2766/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2766/2023 è rilevante per chi opera nel commercio internazionale di prodotti chimici e deve comprendere i meccanismi dei dazi antidumping, le procedure di riesame per nuovi esportatori e l'applicazione delle misure protezionistiche dell'Unione Europea. Importatori, esportatori cinesi e consulenti doganali consultano questa normativa per questioni relative a classificazione TARIC, codici additivi doganali, registrazione delle importazioni e riscossione di dazi su base nazionale.

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