Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2739 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/2739 sulla registrazione di "Halitzia Tillirias"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2739 della Commissione europea, del 30 novembre 2023, registra il nome "Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un formaggio cipriota della classe 1.3 (formaggi), secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione è stata effettuata a seguito della domanda presentata da Cipro e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento riguarda produttori e commercianti di formaggi ciprioti, nonché le autorità competenti degli Stati membri responsabili della tutela delle indicazioni geografiche protette. In pratica, il riconoscimento IGP consente ai produttori della zona geografica di Tilliria di utilizzare questa denominazione protetta per commercializzare il formaggio, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2739 della Commissione, del 30 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2739 of 30 November 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2739
7.12.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2739 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» presentata da Cipro è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Χαλίτζια Τηλλυρίας / Halitzia Tillirias» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 290 del 18.8.2023, pag. 57
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2739/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2023/2739 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentando il quadro normativo per la protezione dei prodotti agroalimentari a livello comunitario. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori consultano questa normativa per verificare l'autenticità delle denominazioni geografiche protette, la conformità alle specifiche tecniche e i diritti di utilizzo esclusivo della denominazione nel mercato europeo.
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