Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2707/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2707 della Commissione, del 21 ottobre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva

Pubblicato: 21/10/2024 In vigore dal: 21/10/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2024/2707 ai controlli di conformità e ai metodi di analisi dell'olio di oliva?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/2707, entrato in vigore il 21 ottobre 2024, modifica le regole tecniche per il controllo della qualità dell'olio di oliva commercializzato nell'Unione europea. La normativa si applica agli Stati membri e alle autorità competenti che effettuano i controlli di conformità sugli oli di oliva, in particolare per verificare il rispetto delle norme di commercializzazione stabilite dal Regolamento delegato UE 2022/2104. Le principali innovazioni riguardano tre aspetti: primo, l'introduzione di una procedura di notifica obbligatoria tra gli Stati membri quando un olio etichettato come extravergine non rispetta i limiti dei difetti organolettici, salvo sospetti di frode intenzionale; secondo, l'aggiornamento dei metodi di analisi in linea con gli standard del Consiglio oleicolo internazionale (COI), in particolare per la determinazione delle cere ed esteri etilici; terzo, la chiarificazione della metodologia di campionamento per eliminare interpretazioni difformi tra le autorità di controllo. Per le aziende oleicole e i commercianti, ciò significa maggiore trasparenza nei controlli, procedure standardizzate e una migliore tracciabilità dei difetti qualitativi lungo la filiera.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2707 della Commissione, del 21 ottobre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2707 of 21 October 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/2105 laying down rules on conformity checks of marketing standards for olive oil and methods of analysis of the characteristics of olive oil

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2707 22.10.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2707 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2024 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , e in particolare l’articolo 90 bis , paragrafo 6, lettere b) e c), e l’articolo 91, lettere b), d) e g), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione ( 2 ) stabilisce norme in materia di controlli di conformità sull’olio di oliva per verificare l’attuazione delle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 ( 3 ) . (2) La mediana dei difetti organolettici di cui alla tabella A dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 è uno dei parametri che distinguono la categoria dell’olio d’oliva extravergine dalla categoria dell’olio d’oliva vergine. I difetti organolettici potrebbero formarsi durante il processo di produzione dell’olio d’oliva ma potrebbero risultare anche da un trasporto e da condizioni di conservazione inadeguate. È pertanto necessario precisare le modalità di notifica fra i diversi Stati membri dei difetti organolettici individuati in un olio d’oliva etichettato come olio d’oliva extravergine. (3) I metodi di analisi da utilizzare nel controllo delle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all’attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI). (4) Al fine di garantire l’attuazione corretta a livello dell’Unione dei metodi di analisi più recenti stabiliti dal COI, è opportuno includere tali metodi nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. (5) Alla luce delle diverse interpretazioni delle autorità che effettuano i controlli di conformità, si dovrebbe chiarire la metodologia di campionamento. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato: (1) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   Se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite fissato per la mediana dei difetti organolettici di cui all’allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati ne danno notifica come non conformità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, a meno che le autorità nazionali non sospettino azioni intenzionali di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti.» ; (2) gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva ( GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2105/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione ( GU L 284 del 4.11.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/oj ). ALLEGATO Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 sono così modificati: (1) all’allegato I, il testo della terza colonna («Metodo COI da utilizzare») della riga n. 7 è sostituito dal seguente: «COI/T.20/Doc. n. 28 ( Determinazione del contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare )»; (2) l’allegato II è così modificato: a) al punto 1.1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Dimensione minima del campione elementare: In caso di imballaggi di capacità Il campione elementare deve essere costituito dall’olio di oliva proveniente a) uguale o superiore a 750 ml a) da almeno 1 imballaggio b) inferiore a 750 ml b) dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale è almeno pari a 750 ml Il contenuto del campione elementare deve essere omogeneizzato prima di eseguire le diverse valutazioni e analisi.»; b) al punto 1.2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il “campione elementare” per gli imballaggi di capacità superiore a cinque litri sarà costituito dal numero totale di incrementi estratti dal numero minimo di imballaggi definiti nella tabella 2. Gli imballaggi sono selezionati a caso dalla partita. Una volta costituito, il campione elementare deve avere un volume sufficiente per consentire la divisione in molteplici unità.»; c) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1. Il numero di campioni elementari può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze.»; d) al punto 2.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel controllare l’omogeneità di una partita, l’autorità competente può aumentare il numero di campioni elementari secondo la tabella seguente:». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2707/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/2707 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'olio di oliva e deve comprendere i controlli di conformità, i metodi di analisi COI, la classificazione tra olio extravergine e olio vergine, e le procedure di notifica delle non conformità. Produttori, distributori e autorità di controllo lo consultano per questioni relative ai difetti organolettici, alla mediana dei parametri qualitativi, al campionamento standardizzato e alla tracciabilità delle partite non conformi secondo il Regolamento di esecuzione UE 2019/1715.

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