Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2706 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Maraş Tarhanası (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2706 sulla registrazione di "Maraş Tarhanası"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2706 della Commissione europea, del 27 novembre 2023, registra il nome "Maraş Tarhanası" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, proveniente dalla Turchia, acquisisce una protezione legale che riconosce il legame tra il nome e l'origine geografica del prodotto. La registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il prodotto "Maraş Tarhanası" rientra nella classe 2.3 (Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) e beneficia della protezione a livello europeo, il che significa che solo i produttori autorizzati della regione di Maraş possono utilizzare questa denominazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per le aziende che commercializzano prodotti alimentari, questa registrazione rappresenta un vincolo: non possono utilizzare il nome "Maraş Tarhanası" per prodotti che non provengono dalla zona geografica protetta, pena sanzioni amministrative.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2706 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maraş Tarhanası (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2706 of 27 November 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Maraş Tarhanası (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2706
4.12.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2706 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Maraş Tarhanası» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Maraş Tarhanası» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Maraş Tarhanası» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Maraş Tarhanası» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 287 del 16.8.2023, pag. 6
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2706/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2706/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento (UE) 2023/2706 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando la protezione dei nomi geografici per prodotti alimentari. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le regole sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione di prodotti con IGP/DOP, nonché le implicazioni doganali e di concorrenza sleale per chi utilizza indebitamente denominazioni protette.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.