Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2666/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2666 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Irish Grass Fed Beef (IGP)

Pubblicato: 22/11/2023 In vigore dal: 22/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e la procedura per registrare un'indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto alimentare nell'Unione europea, e come è stata risolta la controversia tra Irlanda e Regno Unito per?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/2666 registra il nome "Irish Grass Fed Beef" come Indicazione Geografica Protetta (IGP), una certificazione che garantisce l'origine geografica e le caratteristiche qualitative di un prodotto alimentare. La procedura prevede la presentazione di una domanda da parte dello Stato membro interessato, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e un periodo per eventuali opposizioni. Nel caso specifico, il Regno Unito (Irlanda del Nord) ha inizialmente contestato la registrazione sostenendo che il termine "Irish" storicamente si riferiva a prodotti provenienti sia dall'Irlanda che dall'Irlanda del Nord, e che limitare l'origine geografica alla sola Irlanda avrebbe danneggiato i produttori nordirlandesi. Attraverso consultazioni bilaterali, le parti hanno raggiunto un accordo modificando il disciplinare di produzione e ampliando la zona geografica per includere l'Irlanda del Nord, trasformando la domanda in una richiesta multinazionale. La Commissione europea ha verificato che le carni bovine allevate a erba prodotte in Irlanda del Nord presentano qualità, reputazione e caratteristiche simili a quelle irlandesi, soddisfacendo così i requisiti normativi per la registrazione congiunta.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2666 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Irish Grass Fed Beef (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2666 of 22 November 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Irish Grass Fed Beef (PGI))

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2666 29.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2666 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Irish Grass Fed Beef» (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Irish Grass Fed Beef» come indicazione geografica protetta presentata dall’Irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Il 21 febbraio 2022 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito (Irlanda del Nord) la notifica di opposizione corredata di una dichiarazione di opposizione motivata. (3) Il Regno Unito (Irlanda del Nord) ha sostenuto che il prodotto designato come Irish Grass Fed Beef viene prodotto sia in Irlanda che in Irlanda del Nord, e che storicamente il termine «Irish» è stato utilizzato per riferirsi a prodotti fabbricati in entrambe le giurisdizioni. Pertanto, la registrazione della denominazione «Irish Grass Fed Beef» con l’origine geografica limitata alla sola Irlanda non sarebbe corretta, in quanto non rifletterebbe né rispetterebbe l’uso esistente di tale denominazione e avrebbe ripercussioni negative sui prodotti attualmente fabbricati nell’Irlanda del Nord. (4) L’opposizione è stata dichiarata ricevibile. Il 13 aprile 2022 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo. (5) A seguito delle consultazioni l’Irlanda e il Regno Unito (Irlanda del Nord) hanno raggiunto un accordo, che è stato comunicato alla Commissione dall’Irlanda con lettere dell’11 luglio e del 3 agosto 2022. Sono state concordate varie modifiche al disciplinare di produzione. La zona di produzione è stata ampliata per comprendere l’Irlanda del Nord e la domanda è diventata una domanda multinazionale (Irlanda e Regno Unito (Irlanda del Nord)]. (6) Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, in conformità dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha ripetuto l’esame della domanda ed ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni previste per la registrazione. (7) L’ampliamento della zona geografica all’Irlanda del Nord è giustificato, poiché le carni di bovini allevati a erba prodotte in Irlanda del Nord (al di fuori della zona geografica oggetto della domanda iniziale) presentano qualità, reputazione e caratteristiche simili a quelle delle carni di bovini allevati a erba provenienti dall’Irlanda. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 siano soddisfatte. (8) L’8 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto la seconda notifica di opposizione da parte di un’organizzazione agricola in Irlanda. A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda, sono escluse dalla procedura di opposizione a livello dell’UE in quanto hanno già avuto l’opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione a norma dell’articolo 49, paragrafo 3, del predetto regolamento. Di conseguenza, l’opposizione dell’organizzazione stabilita in Irlanda è considerata irricevibile. (9) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Irish Grass Fed Beef» presentata dall’Irlanda e dal Regno Unito (Irlanda del Nord) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) . (10) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Irish Grass Fed Beef» (IGP) deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Irish Grass Fed Beef» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 4 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 492 dell’8.12.2021, pag. 16 . ( 3 ) GU C 275 del 4.8.2023, pag. 26 . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2666/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 1151/2012 disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, stabilendo le procedure per le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Commercialisti e consulenti che assistono aziende agroalimentari devono conoscere i requisiti di tracciabilità, i disciplinari di produzione, le zone geografiche ammesse e le implicazioni fiscali e doganali della certificazione, specialmente in contesti transnazionali come quello irlandese-nordirlandese.

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