Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Qual è lo scopo del Regolamento UE 2023/2663 e fino a quando rimane in vigore il sistema di preferenze tariffarie generalizzate?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/2663 è una norma di proroga tecnica che estende l'applicazione del Regolamento UE 978/2012 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPT). Questo sistema, attivo dall'Unione europea dal 1971, concede vantaggi commerciali e riduzioni tariffarie ai paesi in via di sviluppo per favorire il loro commercio internazionale. La norma originaria era prevista scadere il 31 dicembre 2023, ma poiché la procedura legislativa per l'adozione di un nuovo regolamento sostitutivo non era ancora conclusa, è stato necessario prorogare il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2027. La proroga garantisce continuità normativa e certezza del diritto per gli operatori commerciali, evitando un vuoto legislativo che avrebbe interrotto le preferenze tariffarie. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024 qualora la pubblicazione avvenga dopo tale data.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
EN: Regulation (EU) 2023/2663 of the European Parliament and of the Council of 22 November 2023 amending Regulation (EU) No 978/2012 applying a scheme of generalised tariff preferences
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2663
27.11.2023
REGOLAMENTO (UE) 2023/2663 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Dal 1971 l’Unione ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate (“sistema»).
(2)
Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
dispone l’applicazione del sistema fino al 31 dicembre 2023, con l’eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che continua ad essere applicato senza scadenza.
(3)
Il 22 settembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
(“regolamento subentrante proposto»). L’entrata in vigore del regolamento subentranteproposto è fissata al 1
o
gennaio 2024. Tuttavia, la pertinente procedura legislativa ordinaria è ancora in corso e vi è il rischio che non si concluda entro il 31 dicembre 2023. Al fine di garantire l’applicazione ininterrotta del sistema, è necessario prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 oltre il 31 dicembre 2023 fino a quando sarà adottato e troverà applicazione il regolamento subentrante proposto.
(4)
La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe prevedere il tempo necessario per il completamento della procedura legislativa per l’adozione del regolamento subentrante proposto. Di conseguenza, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2027. Qualora il regolamento subentrante proposto entri in vigore e si applichi prima di tale data, la proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere opportunamente ridotta prevedendo nel contempo un adeguato periodo di transizione. Per motivi di certezza del diritto e al fine di garantire che il regolamento (UE) n. 978/2012 continui ad applicarsi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione o, qualora la pubblicazione avvenga dopo il 31 dicembre 2023, a decorrere dal 1
o
gennaio 2024 con effetto retroattivo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 l’anno «2023» è sostituito dall’anno «2027».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o dal 1
o
gennaio 2024, se questa data è anteriore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, 22 novembre 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(
1
)
Posizione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2023.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (
GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1
).
(
3
)
COM(2021)0579.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2023/2663 riguarda il sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPT), le agevolazioni doganali per paesi in via di sviluppo e i regimi commerciali preferenziali dell'Unione europea. Importatori, esportatori e operatori del commercio internazionale devono considerare questa norma per beneficiare delle riduzioni tariffarie e della classificazione doganale delle merci provenienti da paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda il regime speciale per i paesi meno sviluppati (LDC).
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