Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2621/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2621 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 01/10/2024 In vigore dal: 01/10/2024 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale del robot di risposta tattica descritto nel Regolamento UE 2024/2621 e quali sono i criteri utilizzati per determinarla?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/2621 della Commissione, entrato in vigore il 28 ottobre 2024, stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci, in particolare di un robot di risposta tattica utilizzato in operazioni antincendio e di recupero. Questo dispositivo, dotato di telecamere, proiettori LED, sistema di cospargimento di acqua o schiuma e verricello, è classificato con il codice NC 8424 89 70, relativo agli apparecchi per cospargere materie fluide. La classificazione segue le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e tiene conto della funzione principale che caratterizza il complesso: sebbene il robot presenti caratteristiche di propulsione significative (motori da 7,5 kW, forza di trazione fino a 4 tonnellate), la sua funzione primaria è il cospargimento di acqua o schiuma antincendio, non il traino di carichi. Pertanto, è esclusa la classificazione come autoveicolo (voci 8701 e 8705), poiché il prodotto non costituisce un veicolo costruito essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, né presenta le caratteristiche meccaniche complete di un autoveicolo (motore di propulsione, cambio di velocità, sterzo e frenatura integrati). Le funzioni accessorie, come il sistema di telecamere, i proiettori LED e le apparecchiature opzionali (spettrometro Raman, braccio di manipolazione), sono considerate complementari e sussidiarie rispetto alla funzione principale di cospargimento.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2621 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2621 of 1 October 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2621 8.10.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2621 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2024 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Macchina, denominata robot di risposta tattica, costituita da: — un telaio montato su binario con dimensioni di circa 1 500  × 1 200  × 1 300  mm, azionato da due motori elettrici da 7,5 kW per la propulsione, con forza di trazione fino a 4 tonnellate (l’energia elettrica è fornita da una batteria agli ioni di litio); — un sistema di telecamere comprendente quattro telecamere direzionali statiche, in grado di trasmettere all’utilizzatore un flusso di immagini dal vivo; — sei proiettori a LED, ciascuno allineato nella direzione di movimento, nonché illuminazione ambiente a LED; — un dispositivo per il cospargimento di acqua o schiuma ad uso antincendio, con una capacità massima di 2 000  l/min a 10 bar, pienamente compatibile con la manichetta di un autocarro antincendio; — un verricello per cavi con supporto estensibile per la stabilità durante la movimentazione di carichi di grandi dimensioni. Il prodotto è controllato mediante comando a distanza con una portata massima di 150 m e/o a partire da un veicolo portante di sistema via intranet con una portata massima di 2 500  m (tramite WLAN). Su richiesta, il prodotto può essere presentato in diverse configurazioni a seconda delle attrezzature supplementari montate sul telaio. Le attrezzature opzionali possono comprendere telecamere mobili per la trasmissione di immagini normali o termiche, proiettori a LED aggiuntivi, uno spettrometro Raman per il rilevamento di sostanze pericolose, un braccio di manipolazione controllato a distanza per eseguire operazioni precise (ad esempio, campionamento), un accoppiatore per rimorchio ecc. Il prodotto è progettato per essere utilizzato in operazioni antincendio e di recupero, consentendo al personale antincendio di rimanere al di fuori della zona di pericolo (condizioni di esplorazione di materiali pericolosi, rischio di cedimento o sviluppo di calore intenso), pur continuando a partecipare alle operazioni, che può controllare a distanza di sicurezza. 8424 89 70 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8424 , 8424 89 e 8424 89 70 . Sebbene il prodotto presenti una forza di trazione significativa, la classificazione nella voce 8701 è esclusa in quanto non si tratta di un autoveicolo costruito essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi (cfr. anche la nota 2 del capitolo 87). La classificazione nella voce 8705 è anch’essa esclusa, in quanto il prodotto non presenta le caratteristiche di un veicolo di cui a tale voce, vale a dire non costituisce effettivamente un telaio completo di un autoveicolo o un autocarro. Il prodotto non comprende almeno le seguenti caratteristiche meccaniche: motore di propulsione, cambio di velocità e relativi comandi nonché strutture di sterzo e di frenatura (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8705 ). Il prodotto è una combinazione di macchine ai sensi della nota 3 della sezione XVI ed è da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. Date le caratteristiche oggettive del dispositivo di cospargimento, in particolare il volume, la pressione e la distanza di proiezione dell’acqua o della schiuma, la funzione di cospargimento è considerata la funzione principale della macchina. Il prodotto deve pertanto essere classificato in base al dispositivo di cospargimento. Il sistema di telecamere e i proiettori a LED servono a controllare e guidare a distanza la macchina, mentre l’operazione con il verricello per trasferire carichi è effettuata solo mediante intervento umano attraverso il verricello per cavi e, facoltativamente, attraverso l’accoppiatore per rimorchio. Le funzioni di identificazione di possibili campi pericolosi, di rilevamento di sostanze pericolose e di esecuzione di operazioni precise sono complementari e sussidiarie rispetto alla funzione di cospargimento di acqua o schiuma, in quanto sono svolte dalle apparecchiature opzionali. Il prodotto va pertanto classificato nel codice NC 8424 89 70 fra gli altri apparecchi per cospargere materie fluide. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2621/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2621/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2024/2621 è lo strumento normativo di riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a merci specifiche e vincolante per tutti gli Stati membri. Commercialisti, consulenti doganali e operatori del commercio estero lo consultano per determinare i codici NC corretti, applicare le tariffe doganali appropriate e gestire le informazioni tariffarie vincolanti (ITB). La norma è rilevante per chi opera in import-export, in quanto la corretta classificazione incide su dazi, IVA, accise e conformità normativa alle misure tariffarie dell'Unione europea.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →