Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2617 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è la classificazione doganale di un proiettore laser con sintonizzatore TV incorporato secondo il Regolamento UE 2024/2617?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2024/2617 della Commissione, entrato in vigore il 28 ottobre 2024, stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata dell'Unione europea. In particolare, il regolamento classifica un proiettore con tecnologia DLP (Digital Light Processing) dotato di sintonizzatore TV incorporato nel codice NC 8528 72 10, identificandolo come "teleproiettore". Questa classificazione si applica a dispositivi che combinano funzionalità di ricezione televisiva (sintonizzatori digitali e analogici) con capacità di proiezione video su schermi esterni, indipendentemente dal fatto che non incorporino un monitor integrato. La norma riguarda operatori commerciali, importatori ed esportatori che devono dichiarare correttamente tali prodotti alle autorità doganali, nonché gli uffici doganali degli Stati membri che devono applicare uniformemente questa classificazione. In pratica, il prodotto descritto è considerato un apparecchio ricevente per la televisione (per la presenza del sintonizzatore) e contemporaneamente un dispositivo di visualizzazione video (per la tecnologia di proiezione), determinando così l'inquadramento nella categoria dei teleproiettori.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2617 della Commissione, del 1o ottobre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2617 of 1 October 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2617
8.10.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2617 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
ottobre 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
ottobre 2024
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Un cosiddetto proiettore con sintonizzatore in alloggiamento singolo di circa 53 × 13 × 34 cm, costituito da un proiettore con tecnologia laser per l’elaborazione digitale della luce (DLP) e da un sintonizzatore TV incorporato.
Il prodotto presenta le seguenti funzionalità e interfacce principali:
—
connettività senza filo mediante Bluetooth e Wi-Fi;
—
Smart TV e assistenti intelligenti integrati (ad esempio, Google Assistant, Bixby, Alexa);
—
compatibilità con l’Internet delle cose (IoT);
—
sintonizzatori TV digitali e analogici;
—
risoluzione 4K (3840 × 2160 pixel);
—
altoparlanti integrati con surround a 2.2 canali;
—
tre porte HDMI;
—
porta USB;
—
uscita audio digitale;
—
porta Ethernet (LAN) RJ-45;
—
antenna.
Il prodotto è in grado di captare i segnali televisivi attraverso il sintonizzatore TV incorporato e i segnali video attraverso un computer o uno smartphone. Di conseguenza può riprodurre tali segnali come immagini di proiezione.
È progettato per visualizzare video e immagini fisse su uno schermo per proiezioni esterno (non incorporato e non presentato con il proiettore) o su una parete.
(Cfr. le immagini)
(
*1
)
8528 72 10
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528 , 8528 72 e 8528 72 10 .
Il proiettore incorpora un sintonizzatore TV; è pertanto considerato un apparecchio ricevente per la televisione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8528 , paragrafo 3).
Sebbene non incorpori un monitor o uno schermo, il proiettore è considerato un dispositivo di visualizzazione video, in quanto comprende la tecnologia di visualizzazione DLP che consente al dispositivo di visualizzare direttamente video o immagini fisse proiettandole su uno schermo per proiezioni esterno o su una parete. Di conseguenza, la classificazione nella sottovoce 8528 71 è esclusa (cfr. anche le NESA relative alla voce 8528 , lettera D)].
Date le sue caratteristiche oggettive, il prodotto è considerato un dispositivo di proiezione con apparecchio ricevente per la televisione incorporato (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 8528 72 10 ).
Il proiettore con sintonizzatore va pertanto classificato nel codice NC 8528 72 10 come teleproiettore.
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2617/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La classificazione doganale secondo la nomenclatura combinata è fondamentale per determinare i dazi doganali, le accise e l'IVA applicabili. Importatori e commercialisti devono consultare i codici NC (nomenclatura combinata) e le regole generali di interpretazione per garantire la corretta dichiarazione doganale e il pagamento dei tributi. Il Regolamento UE 2024/2617 fornisce chiarimenti vincolanti su apparecchi riceventi televisivi, dispositivi di visualizzazione e teleproiettori, essenziali per la corretta gestione delle informazioni tariffarie vincolanti (ITB) e della compliance doganale.
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