Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2613/2023

Regolamento (UE) 2023/2613 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

Pubblicato: 23/11/2023 In vigore dal: 23/11/2023 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento UE 2023/2613 e fino a quando è consentita l'esportazione di farine di carne e ossa dall'Irlanda?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/2613 modifica le norme sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale, in particolare le farine di carne e ossa di categoria 1, che normalmente devono essere smaltite mediante incenerimento o coincenerimento. L'Irlanda aveva ottenuto una deroga temporanea (scaduta il 31 dicembre 2023) per esportare queste farine verso impianti di combustione nel Regno Unito, in attesa di completare la costruzione dei propri impianti di smaltimento. Questo regolamento prolunga tale periodo transitorio di 18 mesi, fino al 30 giugno 2025, per consentire all'Irlanda di terminare i progetti di sviluppo delle proprie capacità di combustione. La misura si applica esclusivamente ai movimenti di farine di carne e ossa che avvenivano già prima del 1° gennaio 2021, garantendo continuità ai flussi commerciali consolidati. Le aziende irlandesi coinvolte nel settore dei sottoprodotti animali potranno continuare le esportazioni verso il Regno Unito secondo le condizioni stabilite, senza dover modificare immediatamente i propri processi di smaltimento.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2023/2613 della Commissione, del 23 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile EN: Commission Regulation (EU) 2023/2613 of 23 November 2023 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards transitional measures for export of meat-and-bone meal as a fuel for combustion

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2613 24.11.2023 REGOLAMENTO (UE) 2023/2613 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ( 1 ) , in particolare l’articolo 43, paragrafo 3, primo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 2 ) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l’immissione sul mercato e l’esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. (2) L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 siano smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica per impedire la reintroduzione e la contaminazione della catena dei mangimi. (3) Nel 2021 le autorità competenti dell’Irlanda hanno comunicato la costruzione in corso di impianti per la combustione di farine di carne e ossa e hanno chiesto che per un periodo transitorio fossero autorizzati i flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento nel Regno Unito. La Commissione ha concesso la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2023 con il regolamento (UE) 2021/899 della Commissione ( 3 ) . (4) Nell’aprile 2023 le autorità competenti dell’Irlanda hanno informato la Commissione di diversi ritardi nella pianificazione prevista e hanno chiesto alla Commissione di prorogare il periodo transitorio dal 1 o gennaio 2024 al 30 giugno 2025. La Commissione sostiene gli sforzi dell’Irlanda volti a sviluppare le proprie capacità di combustione per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno prorogare di 18 mesi il periodo transitorio a decorrere dal 1 o gennaio 2024. Tale periodo dovrebbe essere adeguatamente utilizzato per portare a termine i progetti in corso relativi allo sviluppo di capacità degli impianti di combustione in Irlanda. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato XIV del regolamento (UE) 142/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l’esportazione di farine di carne e ossa come combustibile ( GU L 197 del 4.6.2021, pag. 68 ). ALLEGATO Nell’allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, alla riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l’autorità competente dell’Irlanda ha autorizzato l’esportazione verso l’impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 30 giugno 2025, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento avvenissero già prima del 1 o gennaio 2021 alle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2613/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2023/2613 disciplina l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e farine di carne e ossa, materie regolate dal Regolamento CE 1069/2009 sulle norme sanitarie. Gli operatori del settore zootecnico e delle industrie di trasformazione animale devono conoscere le deroghe transitorie, i vincoli di categoria 1 per i materiali a rischio, e le modalità di smaltimento autorizzate (incenerimento, coincenerimento, combustione). Commercialisti e consulenti che assistono aziende agroalimentari devono considerare questa normativa per la corretta classificazione dei costi di smaltimento e la conformità alle disposizioni comunitarie sulla tracciabilità e la gestione dei rifiuti organici.

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