Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 della Commissione, dell’8 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Requeijão da Madera (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 sulla registrazione del "Requeijão da Madera"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 della Commissione europea, del 8 novembre 2023, registra il nome "Requeijão da Madera" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, presentato dal Portogallo, è riconosciuto come un prodotto lattiero-caseario legato a una specifica area geografica e può utilizzare questa denominazione protetta. La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il nome identifica un prodotto della classe 1.4 (altri prodotti di origine animale, in particolare prodotti lattiero-caseari), come specificato nell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione è divenuta effettiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 15 novembre 2023, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 della Commissione, dell’8 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Madera (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2512 of 8 November 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Requeijão da Madeira (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2512
15.11.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2512 DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Requeijão da Madera» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Requeijão da Madera» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Requeijão da Madera» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Requeijão da Madera» (IGP) è registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 264 del 27.7.2023, pag. 63
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2512/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2023/2512 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando i diritti di proprietà intellettuale e la tutela dei prodotti tipici. Produttori, esportatori e operatori del settore lattiero-caseario devono conoscere le regole sulla registrazione, l'uso della denominazione protetta e i requisiti di tracciabilità e qualità. Commercialisti e consulenti che assistono aziende agroalimentari devono considerare le implicazioni sulla commercializzazione, sulla certificazione di origine e sulla conformità normativa per l'accesso ai mercati europei.
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