Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2510/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

Pubblicato: 15/11/2023 In vigore dal: 15/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono le nuove soglie degli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza a partire dal 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2023/2510 modifica la direttiva 2009/81/CE aggiornando le soglie degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, allineandole agli obblighi derivanti dall'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC. Le nuove soglie entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 e riguardano le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano in questi settori strategici. In pratica, la soglia per gli appalti di forniture e servizi passa da 431.000 EUR a 443.000 EUR, mentre quella per i lavori aumenta da 5.382.000 EUR a 5.538.000 EUR. Questi importi rappresentano i valori minimi oltre i quali gli appalti devono rispettare le procedure di coordinamento previste dalla direttiva, garantendo trasparenza e concorrenza nel mercato della difesa e della sicurezza dell'Unione europea.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2510 of 15 November 2023 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2510 16.11.2023 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2510 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2014/115/UE ( 2 ) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( 3 ) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo. (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente gli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione. (3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE. (4) A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all’articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1 o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2024. (5) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1 o settembre. A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato: 1) alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»; 2) alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76 . ( 2 ) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1 ). ( 3 ) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2 . ( 4 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243 ). ( 5 ) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2023/2510 è lo strumento normativo che aggiorna le soglie di appalto per la difesa e la sicurezza, in conformità all'Accordo OMC sugli appalti pubblici e alla direttiva 2014/25/UE. Professionisti che operano in gare pubbliche, procurement officer e consulenti di diritto amministrativo devono considerare queste soglie per determinare l'applicabilità della direttiva 2009/81/CE, le procedure di trasparenza, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e gli obblighi di non discriminazione tra operatori economici.

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