Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2483/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2483 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Asparago verde di Canino (IGP)

Pubblicato: 06/11/2023 In vigore dal: 06/11/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/2483 riguardo all'Asparago verde di Canino?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2483 della Commissione europea, del 6 novembre 2023, iscrive il nome "Asparago verde di Canino" nel registro ufficiale delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Questa registrazione è stata effettuata a seguito della domanda presentata dall'Italia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni motivate nel termine previsto. Il prodotto è classificato nella categoria 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" secondo la normativa comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

L'IGP rappresenta una protezione legale che riconosce il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, garantendo ai produttori della zona di Canino il diritto esclusivo di utilizzare questa denominazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Per le aziende agricole e i commercianti della zona interessata, questa protezione consente di valorizzare il prodotto sul mercato e di contrastare imitazioni e utilizzi fraudolenti della denominazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2483 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago verde di Canino (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2483 of 6 November 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Asparago verde di Canino (PGI))

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2483 13.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2483 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Asparago verde di Canino» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Asparago verde di Canino» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome "Asparago verde di Canino" deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Asparago verde di Canino» (IGP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 253 del 18.7.2023, pag. 27 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2483/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2023/2483 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentando lo strumento principale per la protezione dei prodotti agroalimentari a livello comunitario. Produttori, distributori e operatori del settore agroalimentare consultano questa normativa per comprendere i diritti di utilizzo esclusivo della denominazione, i requisiti di tracciabilità e le sanzioni per contraffazione.

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