Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2452/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2452 della Commissione, del 26 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Salinate de Turda (IGP)

Pubblicato: 26/10/2023 In vigore dal: 26/10/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2023/2452 e quali sono le implicazioni per i produttori di "Salinate de Turda"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2452 della Commissione europea, adottato il 26 ottobre 2023, iscrive il nome "Salinate de Turda" nel registro ufficiale delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dell'Unione europea. Questa registrazione è stata effettuata a seguito della domanda presentata dalla Romania e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni motivate nel termine previsto. Il prodotto è classificato nella categoria 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)", il che significa che solo i produttori situati nella zona geografica di Turda (Romania) potranno utilizzare questa denominazione protetta per i loro prodotti. La registrazione IGP conferisce protezione legale a livello europeo, impedendo a produttori di altre aree geografiche di utilizzare il nome "Salinate de Turda" per prodotti simili, garantendo così ai consumatori l'autenticità dell'origine e proteggendo i produttori locali dalla concorrenza sleale. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2452 della Commissione, del 26 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salinate de Turda (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2452 of 26 October 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Salinate de Turda (PGI)]

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2452 3.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2452 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salinate de Turda» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Salinate de Turda» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Salinate de Turda» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Salinate de Turda» (IGP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 245 del 12.7.2023, pag. 10 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2452/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2023/2452 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando i diritti di proprietà intellettuale sui nomi geografici. Produttori, distributori e commercialisti operanti nel settore alimentare devono conoscere le regole sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti IGP, nonché le sanzioni per l'uso non autorizzato di denominazioni protette. La normativa si collega al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità e rappresenta uno strumento di tutela della concorrenza leale e della valorizzazione dei prodotti tipici europei.

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