Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2422/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione, del 24 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Maraş Çöreği (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 24/11/2025 In vigore dal: 24/11/2025 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 riguardo alla registrazione di Maraş Çöreği?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione europea, del 24 novembre 2025, iscrive l'indicazione geografica protetta (IGP) "Maraş Çöreği" nel registro ufficiale dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Si applica a un prodotto alimentare tradizionale turco proveniente dalla regione di Kahramanmaraş, la cui domanda di registrazione era stata presentata prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

La registrazione riguarda produttori e commercianti che operano nel settore agroalimentare, in particolare coloro che producono o commercializzano il Maraş Çöreği secondo le specifiche geografiche e qualitative stabilite. La norma prevede che, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione durante il periodo di consultazione pubblica, l'indicazione geografica acquisisce protezione a livello europeo, garantendo ai produttori autorizzati il diritto esclusivo di utilizzare questa denominazione.

In pratica, la registrazione IGP consente ai produttori della regione di Kahramanmaraş di commercializzare il prodotto con la denominazione protetta, impedendo a terzi non autorizzati di utilizzarla. Questo meccanismo tutela la reputazione del prodotto, la lealtà commerciale e i consumatori, che possono identificare l'origine geografica e le caratteristiche qualitative garantite.

Per le aziende interessate, la registrazione rappresenta un vantaggio competitivo nel mercato europeo e internazionale, poiché la protezione IGP è riconosciuta anche in paesi terzi attraverso accordi commerciali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione, del 24 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Maraş Çöreği (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2422 of 24 November 2025 on the registration of the geographical indication Maraş Çöreği (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2422 1.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2422 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2025 recante iscrizione dell’indicazione geografica «Maraş Çöreği» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ) , in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Maraş Çöreği» presentata dall’Unione della camere del commercio e dell’industria del Kahramanmaraş (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 3 ) . (2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento. (3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Maraş Çöreği» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’indicazione geografica «Maraş Çöreği» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025 Per la Commissione a nome della presidente Christophe HANSEN Membro della Commissione ( 1 ) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj ). ( 3 ) GU C, C/2025/4515, 11.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4515/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2422/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2422/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento (UE) 2025/2422 è il riferimento normativo per la registrazione di indicazioni geografiche protette (IGP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Consulenti agroalimentari e operatori del settore lo consultano per comprendere le procedure di protezione geografica, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione, la tutela della reputazione del prodotto e la conformità alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i regimi di qualità.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →