Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione, del 24 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Maraş Çöreği (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 riguardo alla registrazione di Maraş Çöreği?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione europea, del 24 novembre 2025, iscrive l'indicazione geografica protetta (IGP) "Maraş Çöreği" nel registro ufficiale dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Si applica a un prodotto alimentare tradizionale turco proveniente dalla regione di Kahramanmaraş, la cui domanda di registrazione era stata presentata prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
La registrazione riguarda produttori e commercianti che operano nel settore agroalimentare, in particolare coloro che producono o commercializzano il Maraş Çöreği secondo le specifiche geografiche e qualitative stabilite. La norma prevede che, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione durante il periodo di consultazione pubblica, l'indicazione geografica acquisisce protezione a livello europeo, garantendo ai produttori autorizzati il diritto esclusivo di utilizzare questa denominazione.
In pratica, la registrazione IGP consente ai produttori della regione di Kahramanmaraş di commercializzare il prodotto con la denominazione protetta, impedendo a terzi non autorizzati di utilizzarla. Questo meccanismo tutela la reputazione del prodotto, la lealtà commerciale e i consumatori, che possono identificare l'origine geografica e le caratteristiche qualitative garantite.
Per le aziende interessate, la registrazione rappresenta un vantaggio competitivo nel mercato europeo e internazionale, poiché la protezione IGP è riconosciuta anche in paesi terzi attraverso accordi commerciali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2422 della Commissione, del 24 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Maraş Çöreği (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2422 of 24 November 2025 on the registration of the geographical indication Maraş Çöreği (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2422
1.12.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2422 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Maraş Çöreği» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Maraş Çöreği» presentata dall’Unione della camere del commercio e dell’industria del Kahramanmaraş (Turchia) e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Maraş Çöreği» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Maraş Çöreği» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/4515, 11.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4515/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2422/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/2422 è il riferimento normativo per la registrazione di indicazioni geografiche protette (IGP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Consulenti agroalimentari e operatori del settore lo consultano per comprendere le procedure di protezione geografica, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione, la tutela della reputazione del prodotto e la conformità alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e i regimi di qualità.
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