Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2399/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399 della Commissione, del 12 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Pubblicato: 12/09/2024 In vigore dal: 12/09/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di presentazione delle domande di intervento doganale per la tutela della proprietà intellettuale secondo il Regolamento UE 2024/2399?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/2399 modifica le procedure per presentare domande alle autorità doganali affinché intervengano su merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritti d'autore, ecc.). La normativa si applica a titolari di diritti IP, importatori autorizzati e loro rappresentanti che operano nell'Unione europea e necessitano della protezione doganale contro contraffazione e pirateria. Il regolamento stabilisce che le domande e le richieste di modifica o proroga devono essere presentate obbligatoriamente per via elettronica attraverso il portale IPEP per il COPIS (sistema anticontraffazione dell'UE) oppure attraverso i portali nazionali per gli operatori degli Stati membri, dove disponibili. In caso di guasto temporaneo di questi sistemi (durata almeno 24 ore), eccezionalmente è consentito utilizzare formulari cartacei compilati in modo leggibile, che devono essere successivamente inseriti nel portale entro sette giorni lavorativi dal ripristino del sistema. I formulari devono seguire le istruzioni specifiche allegate al regolamento e contenere tutte le informazioni richieste per l'intervento doganale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399 della Commissione, del 12 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2399 of 12 September 2024 amending Commission Implementing Regulation (EU) No 1352/2013 establishing the forms provided for in Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2399 13.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2399 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2024 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 7, previa consultazione del comitato del codice doganale, considerando quanto segue: (1) In linea con il regolamento (UE) n. 608/2013, le persone e le entità debitamente autorizzate hanno facoltà di presentare una domanda al servizio doganale competente affinché le autorità doganali intervengano nel rispetto delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (domanda). Possono inoltre chiedere di modificare la domanda e prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire conformemente a una domanda precedentemente accolta (richieste di modifica e di proroga). (2) Al fine di garantire condizioni uniformi per la domanda e per le richieste di modifica e di proroga previste dal regolamento (UE) n. 608/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione ( 2 ) ha stabilito modelli di formulari. (3) A norma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste, come pure eventuali allegati, sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. Tale articolo prevede l’obbligo giuridico di presentare le domande e le richieste di modifica o di proroga per via elettronica, qualora esistano sistemi informatizzati. (4) Nell’Unione, i portali nazionali per gli operatori istituiti dalle autorità doganali degli Stati membri e il portale per la tutela della proprietà intellettuale («Intellectual Property Enforcement Portal» - «IPEP») – il portale per gli operatori per il sistema d’informazione anticontraffazione e antipirateria («COPIS») – sono già predisposti per la presentazione per via elettronica delle domande e delle richieste di modifica o di proroga. (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbe pertanto tenere conto della disponibilità di tali sistemi informatizzati e chiarire che i richiedenti o i loro rappresentanti dovrebbero presentare le domande e le richieste di modifica o di proroga per via elettronica attraverso uno dei portali per gli operatori esistenti, tranne in caso di guasto temporaneo del sistema COPIS o di uno dei summenzionati portali per gli operatori. In tale eventualità possono essere utilizzati formulari su carta. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione sono sostituiti come segue: «Articolo 1 1.   La domanda con cui si chiede che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (domanda), come anche le richieste di modifica o di proroga, deve includere le informazioni specificate nei formulari di cui agli allegati I e II. 2.   I richiedenti o i loro rappresentanti compilano la domanda e le richieste di modifica o di proroga tenendo conto delle istruzioni per la compilazione di cui all’allegato III. 3.   Conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, i richiedenti o i loro rappresentanti presentano la domanda e le richieste di modifica o di proroga per via elettronica al servizio doganale competente tramite il portale per la tutela della proprietà intellettuale (“IPEP”) per il COPIS o tramite un portale nazionale per gli operatori, ove tale portale esista nello Stato membro in cui viene presentata la domanda. 4.   Negli Stati membri in cui sono disponibili sia l’IPEP per il COPIS che un portale nazionale per gli operatori, i richiedenti o i loro rappresentanti possono scegliere tra i due portali per gli operatori. Se presentano la domanda tramite un portale nazionale per gli operatori, anche le richieste di modifica o di proroga attinenti a tale domanda devono essere presentate tramite lo stesso portale nazionale. Se presentano la domanda tramite l’IPEP per il COPIS, anche le rispettive richieste di modifica o di proroga devono essere presentate tramite l’IPEP per il COPIS. Articolo 2 1.   La Commissione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e le autorità doganali degli Stati membri si notificano reciprocamente l’indisponibilità di COPIS, IPEP per COPIS o dei portali nazionali per gli operatori dovuta a un guasto temporaneo. 2.   In caso di guasto temporaneo del COPIS o di uno dei portali per gli operatori di cui al paragrafo 1, della durata di almeno 24 ore, i formulari di cui agli allegati I e II possono essere compilati in modo leggibile su carta e presentati con mezzi diversi dai procedimenti informatici. 3.   L’accettazione dei formulari su carta è subordinata all’approvazione delle autorità doganali competenti. 4.   I richiedenti o i loro rappresentanti compilano i formulari di cui agli allegati I e II su carta conformemente alle istruzioni per la compilazione di cui all’allegato III. 5.   I richiedenti o i loro rappresentanti compilano i formulari su carta ad inchiostro e in stampatello. 6.   I formulari compilati su carta non devono contenere né cancellature, né parole sovrascritte né altre alterazioni e si compongono di due esemplari. 7.   I richiedenti o i loro rappresentanti mettono a disposizione le informazioni contenute nelle domande e nelle richieste di modifica o di proroga presentate conformemente al paragrafo 2 nel corrispondente portale per gli operatori entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui tali sistemi elettronici sono nuovamente disponibili.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali ( GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2399/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/2399 disciplina la presentazione telematica delle domande di protezione doganale per diritti di proprietà intellettuale, marchi registrati, brevetti e diritti d'autore attraverso IPEP-COPIS e portali nazionali. Operatori economici, titolari di diritti IP e rappresentanti doganali devono conoscere le procedure di trasmissione elettronica, i formulari obbligatori e le eccezioni per guasti temporanei dei sistemi informatici.

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