Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2387 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Suonenjoen mansikka (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2387 riguardo alla registrazione di "Suonenjoen mansikka"?
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2387 della Commissione europea, del 25 settembre 2023, iscrive il nome "Suonenjoen mansikka" nel registro ufficiale delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dell'Unione europea. Si applica a un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato proveniente dalla Finlandia, specificamente fragole della zona di Suonenjoki. La registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. In pratica, questo significa che solo i produttori della regione geografica specificata potranno utilizzare questa denominazione per commercializzare le loro fragole, garantendo ai consumatori l'autenticità dell'origine e proteggendo i produttori locali dalla concorrenza sleale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2387 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Suonenjoen mansikka (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2387 of 25 September 2023 on entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Suonenjoen mansikka (PGI))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2387
2.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2387 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Suonenjoen mansikka» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Suonenjoen mansikka» presentata dalla Finlandia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Suonenjoen mansikka» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Suonenjoen mansikka» (IGP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 194 del 2.6.2023, pag. 40
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2387/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2023/2387 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori del settore agroalimentare, esportatori e distributori devono conoscere le norme sulla registrazione geografica, l'uso della denominazione protetta e i diritti esclusivi riconosciuti ai produttori della zona delimitata per evitare violazioni della proprietà intellettuale agricola.
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