Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2382/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2382 della Commissione, del 9 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 per quanto riguarda il modello per le indagini sull’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, la designazione dei siti di produzione infestati e la revoca delle misure nelle zone infestate

Pubblicato: 09/09/2024 In vigore dal: 09/09/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2024/2382 al sistema di controllo della rogna nera della patata?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/2382 modifica le regole per il controllo e l'eradicazione della rogna nera della patata (Synchytrium endobioticum), un organismo nocivo che rappresenta una minaccia fitosanitaria per l'Unione Europea. La normativa si applica agli Stati membri e alle loro autorità competenti nel settore della protezione delle piante, interessando in particolare i produttori di patate e gli operatori del settore agricolo. Le modifiche principali riguardano tre aspetti: primo, il chiarimento che le parcelle contaminate designate prima del 1° gennaio 2022 secondo la vecchia direttiva devono essere considerate come siti di produzione infestati secondo le nuove regole; secondo, la semplificazione del modello di comunicazione dei risultati delle indagini, eliminando colonne non essenziali e riferendosi alle dimensioni della zona infestata anziché all'area delimitata; terzo, l'irrigidimento delle condizioni per revocare le misure di controllo nelle zone infestate, specialmente quando il terreno è stato utilizzato come prato permanente, richiedendo prove di laboratorio specifiche prima della revoca. Questi cambiamenti mirano a garantire il massimo livello di protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2382 della Commissione, del 9 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 per quanto riguarda il modello per le indagini sull’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, la designazione dei siti di produzione infestati e la revoca delle misure nelle zone infestate EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2382 of 9 September 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2022/1195 as regards the template for the surveys of Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, the designation of infested production sites and the revocation of measures in infested areas

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2382 10.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2382 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 per quanto riguarda il modello per le indagini sull’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, la designazione dei siti di produzione infestati e la revoca delle misure nelle zone infestate LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione ( 2 ) istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival («organismo nocivo specificato») e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione. Tale regolamento è succeduto alla direttiva 69/464/CEE del Consiglio ( 3 ) , che è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 1° gennaio 2022. (2) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195, le autorità competenti sono tenute a designare un sito di produzione quale infestato dall’organismo nocivo specificato se la presenza dell’organismo nocivo specificato in tale sito è stata ufficialmente confermata dalle prove di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione. (3) Sussistono dubbi circa il fatto che le zone che sono state delimitate dalle autorità competenti in quanto parcelle contaminate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1 o gennaio 2022 debbano anche essere considerate designate quali siti di produzione infestati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. Al fine di garantire la massima protezione possibile del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, tali parcelle dovrebbero essere soggette alle stesse prescrizioni dei siti di produzione infestati designati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. Per questo motivo l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe chiarire che le parcelle delimitate in quanto contaminate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1 o gennaio 2022 dovrebbero anche essere considerate designate quali siti di produzione infestati. (4) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo effettuate durante l’anno precedente. Essi sono tenuti a comunicare tali risultati conformemente al modello di cui all’allegato II di detto regolamento di esecuzione. (5) Risulta più pratico fare riferimento nel modello alle dimensioni della zona infestata nell’anno oggetto della comunicazione e in quello precedente, piuttosto che a quelle dell’area delimitata, in quanto la zona infestata è quella che richiede la comunicazione dei risultati più dettagliata. In aggiunta, comunicare dati sui campioni per l’ispezione visiva dei tuberi e dettagli sulla metodologia utilizzata nelle prove di laboratorio non fornisce informazioni degne di nota ai fini dell’indagine. Le rispettive colonne andrebbero pertanto rimosse dal modello per le indagini. (6) È inoltre necessario chiarire nella prima frase dell’allegato II che il modello deve presentare i risultati delle indagini effettuate durante l’anno civile precedente l’anno della comunicazione. (7) L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 stabilisce le condizioni per la revoca delle misure di cui all’articolo 9 di detto regolamento. (8) Al fine di garantire con il massimo livello possibile di certezza l’eliminazione del rispettivo rischio fitosanitario è inoltre necessario aggiungere nell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 che, se la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo nel caso in cui non siano stati rilevati segni di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato in campioni di terreno prelevati ricorrendo allo schema da utilizzare per ottenere il terreno per le prove di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è così modificato: (1) all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Le parcelle delimitate dalle autorità competenti in quanto contaminate conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1 o gennaio 2022 sono considerate designate quali siti di produzione infestati.»; (2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento; (3) nell’allegato IV, il punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Dopo un periodo minimo di 50 anni dall’ultima individuazione dell’organismo nocivo specificato, se esistono registrazioni senza interruzioni delle colture nella zona infestata dalle quali risulta che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, sono state rispettate durante tutto il periodo e che la zona infestata non è stata utilizzata come prato permanente. Se la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo nel caso in cui non siano stati rilevati segni di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato in campioni di terreno prelevati ricorrendo allo schema da utilizzare per ottenere il terreno per le prove di cui al punto 1.2; o». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione ( GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1195/oj ). ( 3 ) Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata ( GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/464/oj ). ALLEGATO L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è sostituito dal seguente: ««ALLEGATO II Modello per le indagini di cui all’articolo 3 Modello per la presentazione dei risultati delle indagini sulla rogna nera della patata effettuate durante l’anno civile precedente l’anno della comunicazione. Utilizzare questa tabella solo per i risultati delle indagini riguardanti le patate raccolte nel proprio paese . Stato membro Categoria Superficie coltivata (ha) Ispezione visiva dei tuberi Prove di laboratorio Dimensioni iniziali della zona infestata ( 1 ) (ha) Dimensioni aggiornate della zona infestata ( 2 ) (ha) Numeri di notifica dei nuovi focolai notificati, se del caso, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 Informazioni aggiuntive Numero di lotti Numero di lotti sospetti Numero di campioni sottoposti a prova Numero di campioni positivi Tuberi di patata da impianto Tuberi di patata non destinati all’impianto » » ( 1 ) Dimensioni totali della zona infestata anteriormente all’anno oggetto della comunicazione. ( 2 ) Dimensioni totali della zona infestata nell’anno oggetto della comunicazione. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2382/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/2382 è il riferimento normativo per chi opera nel controllo fitosanitario e nella protezione delle piante, affrontando questioni di designazione dei siti infestati, eradicazione degli organismi nocivi e revoca delle misure di quarantena. Autorità competenti, produttori agricoli e consulenti fitosanitari lo consultano per comprendere obblighi di comunicazione, schemi di campionamento del terreno, e procedure di certificazione fitosanitaria secondo il regolamento (UE) 2016/2031.

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