Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2349/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2349 della Commissione, del 14 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 14/11/2025 In vigore dal: 14/11/2025 Documento ufficiale

Come deve essere classificata una swim spa (vasca per idromassaggio e nuoto) nella nomenclatura combinata secondo il Regolamento UE 2025/2349?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2025/2349 della Commissione stabilisce le regole per la corretta classificazione doganale di determinate merci nella nomenclatura combinata, al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In particolare, il regolamento affronta il caso di una swim spa (vasca in plastica ABS di grandi dimensioni dotata di sistemi di massaggio, riscaldamento, filtraggio e illuminazione) che funziona contemporaneamente come apparecchio per idromassaggio e come piscina per il nuoto. Secondo le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, quando un prodotto è composto da più elementi e non è possibile determinare quale conferisce il carattere essenziale, la classificazione deve avvenire nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle applicabili. Nel caso della swim spa, poiché gli elementi per l'idromassaggio (voce 9019) e quelli per la piscina (voce 9506) hanno pari importanza funzionale, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 9506 99 90, come piscina. Questo significa che ai fini doganali e tariffari, la swim spa sarà trattata come una piscina, con le relative implicazioni su dazi, tasse e normative applicabili.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2349 della Commissione, del 14 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2349 of 14 November 2025 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2349 19.11.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2349 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2025 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Vasca, detta «swim spa», per esterni, di plastica ABS, di circa 420 × 225 × 127 cm. Il prodotto ha un peso netto di 800 kg e un volume di 5 000 litri. La swim spa è dotata di: — ugelli per massaggio; — ugelli controcorrente con getti potenti; — pompe per massaggio; — un sistema di riscaldamento; — un sistema di filtraggio; — una pompa di circolazione; — un regolatore d’aria; — un sistema di sanificazione con ozono; — illuminazione a LED; — un corrimano e un supporto per il collo; — isolamento completo e rivestimento in legno. Il prodotto ha una vasca graduata, con sei sedute per il massaggio con un totale di 36 ugelli (una seduta con dodici ugelli, una seduta con otto ugelli, una seduta con sei ugelli, due sedute con quattro ugelli e una seduta con due ugelli). Dispone inoltre di una zona nuoto per una persona, lunga circa 3 metri, con 4 ugelli (con getti potenti, per nuoto controcorrente/sul posto). È progettato per essere utilizzato come apparecchio per idromassaggio e come piscina per il nuoto e altre attività acquatiche. (Cfr. immagine) ( *1 ) 9506 99 90 La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90. Il prodotto è considerato un articolo composto ai sensi della regola generale 3 b), costituito da un apparecchio per idromassaggio della voce 9019 e da una piscina/vasca per sguazzare della voce 9506. Deve essere classificato come se consistesse nel componente che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Poiché l’articolo è specificamente progettato per funzionare contemporaneamente come apparecchio per idromassaggio e come piscina, non è possibile determinare il componente che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Gli ugelli speciali e le pompe necessari per l’idromassaggio/il trattamento termale, e la piscina attrezzata con ugelli speciali con getti potenti, per il nuoto controcorrente o per altre attività acquatiche, sono di pari importanza. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle che possono essere prese in considerazione, vale a dire nella voce 9506, come piscina. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9506 99 90, come piscina. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2349/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2349/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La classificazione doganale nella nomenclatura combinata è fondamentale per determinare i codici NC corretti, influenzando direttamente i dazi doganali, l'IVA e le accise applicabili. Importatori, esportatori e consulenti doganali devono consultare regolamenti come questo per le merci composte, gli articoli multifunzionali e i casi di dubbia classificazione, applicando le regole generali di interpretazione e il principio della voce posta per ultima in ordine di numerazione.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →