Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2341 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Boudin blanc de Liège (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa prevede il Regolamento UE 2025/2341 riguardo alla registrazione del "Boudin blanc de Liège" e quali sono le eccezioni previste per le imprese già operanti?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2025/2341 della Commissione, del 13 novembre 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica protetta (IGP) "Boudin blanc de Liège" nel registro dell'Unione europea. Questa registrazione protegge il nome geografico del prodotto, impedendo ad altre imprese di utilizzarlo per prodotti non conformi agli standard stabiliti. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda specificamente i produttori di questo insaccato tradizionale belga. La norma prevede che, a partire dall'entrata in vigore, solo i produttori della zona geografica di Liegi possono utilizzare questa denominazione, garantendo l'autenticità e la qualità del prodotto. Tuttavia, il regolamento contiene una disposizione transitoria importante: le imprese della FENAVIAN (Federazione dell'industria di trasformazione della carne) che hanno commercializzato il prodotto con questo nome per almeno cinque anni prima della pubblicazione della domanda di registrazione possono continuare a utilizzarlo per un ulteriore periodo di cinque anni, anche se situate al di fuori della zona geografica protetta. Questo periodo transitorio consente alle aziende già operanti di adeguarsi gradualmente alle nuove regole senza interruzione immediata della loro attività commerciale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2341 della Commissione, del 13 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Boudin blanc de Liège (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2341 of 13 November 2025 entering the geographical indication Boudin blanc de Liège (PGI) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2341
20.11.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2341 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» presentata dal Belgio è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(4)
Con lettera ricevuta il 7 febbraio 2025, le autorità belghe hanno informato la Commissione che alcune imprese affiliate alla
Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines
(«FENAVIAN»), stabilite sul loro territorio al di fuori della zona geografica interessata, avevano legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Boudin blanc de Liège», utilizzando in modo continuativo tale nome per oltre cinque anni, e che tale questione era stata sollevata nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(5)
Essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, è opportuno concedere un periodo transitorio di cinque anni per consentire alle imprese interessate di continuare a utilizzare il nome «Boudin blanc de Liège»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Boudin blanc de Liège» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Le imprese della
Fédération de l’industrie de la transformation de la viande et autres protéines
(«FENAVIAN») che hanno commercializzato un prodotto con il nome «Boudin blanc de Liège» o con un altro nome in violazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per un periodo di almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, di tale regolamento sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome in questione per un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/4080, 22.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4080/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2341/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/2341 è il riferimento normativo per la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore agroalimentare, disciplinando diritti di proprietà intellettuale e marchi geografici. Produttori, distributori e commercialisti operanti nel settore alimentare lo consultano per comprendere le regole sulla denominazione di origine, i diritti acquisiti, i periodi transitori e le sanzioni per violazione della protezione geografica secondo il Regolamento UE 2024/1143.
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