Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2310/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione del 18 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 18/10/2022 In vigore dal: 18/10/2022 Documento ufficiale

Qual è il nuovo valore della soglia di compensazione per i derivati OTC su materie prime secondo il Regolamento UE 2022/2310?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione europea, entrato in vigore il 28 novembre 2022, modifica le norme tecniche precedenti aumentando la soglia di compensazione obbligatoria per i contratti derivati OTC su materie prime da 3 miliardi di EUR a 4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo. Questa modifica si applica alle posizioni detenute da controparti non finanziarie (come aziende industriali, commerciali e agricole) che operano con derivati su materie prime e altri contratti derivati OTC non altrimenti classificati. L'aumento è stato necessario a causa del recente e significativo incremento dei prezzi delle materie prime, aggravato dalla crisi energetica seguita all'invasione russa dell'Ucraina, che ha creato difficoltà alle imprese non finanziarie nel rispetto degli obblighi di compensazione. La soglia rappresenta il limite di valore nozionale lordo al di sotto del quale le controparti non finanziarie sono esentate dall'obbligo di compensare i loro contratti derivati OTC presso una controparte centrale riconosciuta, permettendo loro di operare direttamente con i propri fornitori di servizi finanziari.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione del 18 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2310 of 18 October 2022 amending the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) No 149/2013 as regards the value of the clearing threshold for positions held in OTC commodity derivative contracts and other OTC derivative contracts (Text with EEA relevance)

Testo normativo

28.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 307/29 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2310 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione ( 2 ) specifica, tra l’altro, i valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione. (2) A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riesamina regolarmente i valori di tali soglie di compensazione e propone norme tecniche di regolamentazione per modificarli. Tale riesame deve essere preceduto da una consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e delle altre autorità interessate e deve tenere conto, ove necessario, dell’interconnessione delle controparti finanziarie. (3) Per alcune giurisdizioni di paesi terzi non è stata ancora adottata alcuna decisione in materia di equivalenza di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne consegue che i contratti eseguiti sui mercati nelle giurisdizioni di tali paesi terzi sono considerati OTC e, benché compensati da controparti centrali riconosciute, sono presi in considerazione ai fini delle soglie di compensazione. Inoltre i prezzi delle materie prime sono recentemente aumentati e hanno subito un’ulteriore impennata a causa dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Per queste ragioni si rende necessario un corrispondente adeguamento della soglia attuale per i derivati su materie prime. Il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in derivati OTC su materie prime dovrebbe quindi essere portato da 3 miliardi di EUR a 4 miliardi di EUR. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 149/2013. (5) Il presente regolamento si basa su una relazione e sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. (6) L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sulle soglie di compensazione per diverse classi di attività e in particolare sulle soglie di compensazione per le classi dei derivati su materie prime. Data la portata limitata della modifica e la sua urgenza in considerazione del rapido aumento dei prezzi delle materie prime, lo svolgimento da parte dell’ESMA di un’ulteriore consultazione pubblica aperta su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbe decisamente sproporzionato. L’ESMA ha consultato il CERS conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (7) Dato il recente aumento dei prezzi delle materie prime e le sue conseguenze sulle controparti non finanziarie che assumono posizioni in contratti derivati OTC su materie prime, occorre adeguare il più rapidamente possibile il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute da controparti non finanziarie in derivati OTC su materie prime. Alla luce della crisi energetica e dell’inflazione che caratterizzano la situazione attuale, l’ESMA valuterà l’impatto della soglia riveduta e, se necessario e opportuno, presenterà modifiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 All’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) 4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale ( GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 ).

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