Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2271 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Füred (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2271 riguardo all'indicazione geografica Füred?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2271 della Commissione europea, del 4 novembre 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Füred" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. La domanda di registrazione era stata presentata dall'Ungheria ed era già stata pubblicata secondo le procedure previste dal precedente regolamento (UE) n. 1308/2013. Questo provvedimento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ha effetto diretto, senza necessità di ulteriori atti di recepimento nazionale.
La registrazione è stata completata perché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione durante il periodo di consultazione previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. Ciò significa che nessun soggetto interessato ha contestato la registrazione dell'indicazione geografica. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, garantendo così la protezione legale del marchio geografico "Füred" in tutta l'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2271 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Füred (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2271 of 4 November 2025 on the registration of the geographical indication Füred (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2271
11.11.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2271 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2025
recante iscrizione dell'indicazione geografica «Füred» (DOP) nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Füred» presentata dall'Ungheria e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Füred» nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Füred» (DOP) è iscritta nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013
,
pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/4194, 24.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4194/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2271/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/2271 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IG) e delle denominazioni di origine protetta (DOP), disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1143 relativo a vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Operatori commerciali, produttori e distributori devono conoscere le regole sulla registrazione nel registro dell'Unione, i diritti esclusivi conferiti dalla DOP e le procedure di opposizione per tutelare i propri interessi nelle transazioni commerciali transfrontaliere.
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