Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2270/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270 della Commissione del 14 dicembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lički škripavac» (IGP)

Pubblicato: 14/12/2021 In vigore dal: 14/12/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270 riguardo alla registrazione del "Lički škripavac"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270 della Commissione europea, pubblicato il 21 dicembre 2021, registra il nome "Lički škripavac" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un formaggio croato appartenente alla classe 1.3 dei formaggi, garantendo la protezione del nome a livello comunitario. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Croazia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Questo significa che solo i produttori che rispettano le specifiche tecniche del disciplinare potranno utilizzare la denominazione "Lički škripavac" per commercializzare il loro formaggio, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine geografica del prodotto.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2270 della Commissione del 14 dicembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lički škripavac» (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2270 of 14 December 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Lički škripavac’ (PGI)

Testo normativo

21.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 457/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2270 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lički škripavac» (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Lički škripavac» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Lički škripavac» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Lički škripavac» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 325 del 13.8.2021, pag. 22 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2021/2270 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, distributori e commercianti di formaggi devono conoscere le norme sulla registrazione IGP, i disciplinari di produzione e le modalità di utilizzo della denominazione protetta per evitare violazioni della proprietà intellettuale comunitaria.

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