Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Casauria (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 riguardo all'indicazione geografica Casauria?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione europea, del 4 novembre 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Casauria" con denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell'Unione europea delle indicazioni geografiche. Questa iscrizione è stata effettuata secondo le procedure previste dal regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. La domanda di registrazione era stata presentata dall'Italia ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 luglio 2025, aprendo un periodo per eventuali opposizioni. Poiché non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini previsti, la Commissione ha proceduto all'iscrizione definitiva nel registro dell'Unione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE. Questa protezione garantisce che solo i produttori della zona geografica di Casauria potranno utilizzare questa denominazione per i loro prodotti, tutelando così la qualità e l'autenticità del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della Commissione, del 4 novembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Casauria (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2261 of 4 November 2025 on the registration of the geographical indication Casauria (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2261
11.11.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2261 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Casauria» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Casauria» presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Casauria» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Casauria» (DOP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/4081, 22.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4081/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2261/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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L'indicazione geografica protetta (DOP) Casauria rientra nel sistema europeo di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Produttori, commercianti e operatori del settore agroalimentare devono rispettare i disciplinari di produzione e le norme sulla tracciabilità per utilizzare questa denominazione. La registrazione nel registro dell'Unione comporta diritti esclusivi di utilizzo e protezione contro l'uso ingannevole o l'imitazione della denominazione.
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