Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2260/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2260 della Commissione del 14 novembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 14/11/2022 In vigore dal: 14/11/2022 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale corretta per un sistema di sacchetti per catino antimicrobico condizionato in assortimento per la vendita al minuto?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2260 stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso specifico, il regolamento classifica un sistema composto da un catino riutilizzabile in plastica, sacchetti monouso e distributore, tutti impregnati di composto antimicrobico, nel codice NC 3924 90 00 (altri oggetti di igiene o da toletta di materie plastiche). La classificazione si basa sulla regola generale 3 b) della nomenclatura combinata, secondo cui il carattere essenziale del prodotto è determinato dal catino riutilizzabile. Il regolamento esclude esplicitamente la classificazione come strumento medico (voce 9018) poiché il prodotto non è utilizzato per il trattamento medico, ma solo per prevenire la contaminazione incrociata negli ambienti sanitari. Inoltre, esclude la voce 3922 (articoli per usi sanitari) perché il catino, per le sue dimensioni e configurazione, presenta le caratteristiche di un piccolo oggetto portabile della voce 3924.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2260 della Commissione del 14 novembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2260 of 14 November 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

18.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 299/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2260 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1) della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2), in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3). (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1) della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2) di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Sistema di sacchetti per catino, condizionato in un assortimento per la vendita al minuto, costituito da: — un catino di materie plastiche riutilizzabile (dimensioni circa 39 × 33 × 14 cm); — sacchetti di plastica monouso (a perdere) in rotoli a strappo; e — un distributore di sacchetti. Il catino, i sacchetti e il distributore sono impregnati di un composto antimicrobico che impedisce la diffusione di agenti patogeni. Il rotolo dei sacchetti deve essere montato sul distributore. Il sistema è concepito per evitare la contaminazione incrociata che provoca la diffusione di agenti patogeni durante il lavaggio dei pazienti negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle strutture non sanitarie. 3924 90 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 . Il prodotto è condizionato in un assortimento per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3 b). Il carattere essenziale del prodotto è conferito dal catino riutilizzabile di materie plastiche. La classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio medico è esclusa in quanto il prodotto non è utilizzato per il trattamento medico delle condizioni di un paziente. Il fatto che il catino, i sacchetti e il distributore sono impregnati di un composto antimicrobico, che serve unicamente ad evitare la contaminazione incrociata e la diffusione di agenti patogeni, non rende il prodotto uno strumento o apparecchio medico utilizzato per stabilire una diagnosi o prevenire o trattare una malattia, operare ecc. Inoltre la nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) relativa alla voce 9018 esclude gli articoli igienici di metalli comuni (cfr. NESA relativa alla voce 9018 , secondo paragrafo, lettera e)]. Tale interpretazione può essere estesa a prodotti analoghi di materie plastiche. La classificazione nella voce 3922 è esclusa in quanto il catino non presenta le caratteristiche di articoli per usi sanitari o igienici di questa voce date le sue dimensioni, la sua configurazione non permanente e il fatto che non è progettato per essere collegato a un sistema idrico o fognario. Il catino presenta le caratteristiche di un piccolo oggetto portabile ad usi sanitari o igienici della voce 3924 [cfr. anche le NESA relative alla voce 3922 , terzo paragrafo, lettera a), e alla voce 3924 , lettera D)]. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altro oggetto di igiene o da toletta, di materie plastiche.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2260/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La nomenclatura combinata e il codice NC sono strumenti essenziali per la corretta classificazione doganale delle merci secondo le regole generali di interpretazione. Importatori, esportatori e consulenti doganali devono consultare regolamenti di esecuzione come questo per determinare le aliquote tariffarie applicabili, evitare contestazioni doganali e gestire correttamente le informazioni tariffarie vincolanti. La distinzione tra articoli igienici generici e strumenti medici è cruciale per la corretta applicazione dei dazi e delle normative specifiche di settore.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbr… Provvedimento AdE 48243 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondaz… Provvedimento AdE 117

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →