Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2259/2021

Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 15/12/2021 In vigore dal: 15/12/2021 Documento ufficiale

Qual è l'effetto principale del Regolamento UE 2259/2021 sulla scadenza del regime transitorio per le società di gestione e i consulenti finanziari?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2259/2021 modifica il Regolamento UE 1286/2014 (PRIIP - Prodotti d'Investimento al Dettaglio e Assicurativi Preassemblati) prorogando di un anno il regime transitorio. In pratica, le società di gestione, le società d'investimento e i consulenti finanziari che operano con OICVM (Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e fondi non OICVM non erano obbligati a redigere il Documento Contenente le Informazioni Chiave (KID) fino al 31 dicembre 2021; questa scadenza viene spostata al 31 dicembre 2022. La proroga riguarda anche i soggetti che forniscono consulenza sulle quote di questi fondi o le vendono agli investitori al dettaglio. Questa estensione è stata ritenuta necessaria per dare alle società di gestione e ai consulenti tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione il 7 settembre 2021, che modificano il formato, il contenuto e il metodo di calcolo dei costi nel KID. Il regolamento è entrato in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Regulation (EU) 2021/2259 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the extension of the transitional arrangement for management companies, investment companies and persons advising on, or selling, units of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and non-UCITS (Text with EEA relevance)

Testo normativo

20.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 455/1 REGOLAMENTO (UE) 2021/2259 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) prescrive che gli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere i PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave ( key information document — KID). (2) L’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 esenta le società di gestione quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , le società d’investimento di cui all’articolo 27 di tale direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva, dagli obblighi stabiliti in tale regolamento e, di conseguenza, dall’obbligo di elaborare un KID, fino al 31 dicembre 2021 («regime transitorio»). A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi diversi dagli OICVM o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. (3) Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione ( 5 ) integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e di calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni per la consegna del KID agli investitori al dettaglio. (4) Il 7 settembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d’investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo. La data di applicazione di tale regolamento delegato è il 1 o luglio 2022, ma è importante rispecchiare l’esigenza di dare alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all’obbligo di redigere un KID. (5) Allo scopo di garantire che l’esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all’obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, è necessario prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1286/2014. (7) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 mira a consentire agli investitori al dettaglio di prendere decisioni d’investimento meglio informate. Nonostante le buone intenzioni alla base del regolamento (UE) n. 1286/2014, fin dalla sua adozione sono state espresse diverse preoccupazioni, compresa l’esigenza di una definizione più chiara dell’«investitore al dettaglio», l’ambito di applicazione dei prodotti disciplinati da tale regolamento, l’eliminazione del supporto cartaceo come opzione sistematica qualora un PRIIP sia offerto nell’ambito di un contatto diretto, il concetto di «operazioni successive» e la fornitura di informazioni precontrattuali agli investitori professionali. A tali preoccupazioni occorre dare una risposta urgente al fine di migliorare la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati finanziari, sia a beneficio delle società che sono alla ricerca di finanziamenti, sia a beneficio degli investitori nel lungo termine. L’esigenza di una revisione più ampia figurava già nel regolamento (UE) n. 1286/2014 e la sua urgenza resta invariata. Sulla base di tale revisione in conformità del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Commissione dovrebbe presentare urgentemente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione accompagnata, se del caso, da una proposta volta ad affrontare gli attuali limiti. (8) Dato il brevissimo lasso di tempo rimanente prima della scadenza originaria del regime transitorio, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la data «31 dicembre 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. SASSOLI Per il Consiglio Il presidente A. LOGAR ( 1 ) Parere del 20 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2021. ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ( GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1 ). ( 4 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32 ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti ( GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2259/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2259/2021 è essenziale per società di gestione, SGR e consulenti finanziari che operano con OICVM e fondi alternativi, poiché disciplina l'obbligo di redazione del KID (Key Information Document) e il regime transitorio. Professionisti del settore finanziario e compliance officer consultano questa normativa per comprendere le scadenze relative ai documenti informativi precontrattuali, la presentazione dei costi sintetici, gli scenari di performance e gli adempimenti verso gli investitori al dettaglio secondo le regole PRIIP.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spe… Provvedimento AdE 234 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →