Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2240/2025

Regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate

Pubblicato: 05/11/2025 In vigore dal: 05/11/2025 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni transitorie per i materiali plastici a contatto con alimenti fabbricati con acido salicilico o legno non trattato secondo il Regolamento UE 2025/2240?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2240 modifica le regole transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti, fabbricati con acido salicilico o con farina e fibre di legno non trattate. Queste sostanze erano state revocate dal Regolamento UE 2023/1442 a partire dal 1° agosto 2023, ma il nuovo regolamento estende i periodi di commercializzazione per consentire ai richiedenti di completare le loro domande di autorizzazione. La norma si applica ai produttori di materiali plastici per alimenti e ai distributori che commercializzano questi prodotti nell'Unione europea. In pratica, i materiali plastici conformi alle vecchie regole possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 31 gennaio 2026, a condizione che sia stata presentata una richiesta di autorizzazione prima del 1° agosto 2024 e che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) abbia ritenuto valida la richiesta entro il 31 gennaio 2026. Dopo questa data, i prodotti possono rimanere in commercio fino a quando non viene adottata una decisione finale sulla richiesta di autorizzazione o fino al ritiro della domanda da parte del richiedente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2025/2240 della Commissione, del 5 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate EN: Commission Regulation (EU) 2025/2240 of 5 November 2025 amending Regulation (EU) 2023/1442 as regards the transitional measures for plastic materials and articles manufactured with salicylic acid or untreated wood flour or fibres

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2240 6.11.2025 REGOLAMENTO (UE) 2025/2240 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2023/1442 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o con farina o fibre di legno non trattate (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ( 2 ) stabilisce norme specifiche relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare, l’allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze che possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari. (2) Il regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione ( 3 ) ha revocato le autorizzazioni per le sostanze «Farina e fibre di legno, non trattati» (N. sostanza MCA 96) e «Acido salicilico» (N. sostanza MCA 121) a decorrere dal 1 o agosto 2023. È stata prevista una disposizione transitoria per consentire che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 (nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione), che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1 o febbraio 2025, possano rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. È stata inoltre prevista una misura transitoria per consentire l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con tali sostanze dopo il 1 o febbraio 2025, purché siano soddisfatte determinate condizioni, tra le quali figura l’obbligo che una richiesta di autorizzazione sia stata presentata prima del 1 o agosto 2024 e che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») l’abbia ritenuta valida prima del 1 o febbraio 2025. (3) L’unica richiesta di autorizzazione presentata per l’«acido salicilico» è stata dichiarata valida dall’Autorità prima del 1 o febbraio 2025. Tuttavia, per quanto riguarda «farina e fibre di legno, non trattati» di una specifica specie di legno, nessuno dei richiedenti è stato in grado di presentare le informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione dei rischi conformemente ai suoi orientamenti amministrativi per la preparazione di richieste relative a sostanze da utilizzare nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari ( 4 ) . (4) Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/1442, l’Autorità ha pubblicato una relazione tecnica ( 5 ) che descrive in generale i principi che potrebbero essere applicabili alla valutazione della sicurezza dell’uso di miscele di origine naturale, come il legno. La tempistica e la natura della relazione hanno causato incertezza in merito alle informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione di «farina e fibre di legno, non trattati». La relazione specificava inoltre che in determinate situazioni potevano essere imposte prove analitiche che, a causa della loro durata, erano difficili da completare in tempo utile per consentire all’Autorità di ritenere valide le richieste entro il 1 o febbraio 2025, come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442. (5) Alla luce delle difficoltà riscontrate nel presentare in tempo utile le informazioni che l’Autorità ritiene necessarie per la sua valutazione del rischio e dato che dall’uso di «farina e fibre di legno, non trattati» nei materiali e negli oggetti di materia plastica descritti nelle richieste non scaturiscono preoccupazioni immediate per la sicurezza, è opportuno modificare la data entro la quale l’Autorità deve aver ritenuto valida la richiesta ai fini dell’applicazione del periodo transitorio, in modo che i richiedenti dispongano di un periodo di tempo ragionevole, sebbene limitato, per completare la loro richiesta e che, come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1442, i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con farina e fibre di legno non trattate per i quali è stata presentata una richiesta a norma di tale disposizione possano continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato fino all’adozione di una decisione sulla loro richiesta. (6) È altresì opportuno chiarire che i materiali e gli oggetti di materia plastica che beneficiano del periodo transitorio possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato e a rimanere sul mercato fino a quando il richiedente non ritira la sua richiesta o fino all’adozione di una decisione sulla richiesta stessa. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1442. (8) Poiché la disposizione transitoria modificata dal presente regolamento consente la prima immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con «acido salicilico» o «farina o fibre di legno, non trattati» dopo il 1 o febbraio 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data al fine di garantire la transizione graduale perseguita con tale disposizione transitoria. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1442 è così modificato: (1) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza «acido salicilico» o con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato tra il 1 o febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) è stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1 o agosto 2024; b) l’uso della sostanza per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica e l’uso di tali materiali e oggetti sono limitati alle condizioni d’uso previste descritte nella richiesta; c) le informazioni fornite all’Autorità conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al presente paragrafo. I materiali e gli oggetti di materia plastica che soddisfano le condizioni di cui al primo comma possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato anche dopo il 31 gennaio 2026, purché l’Autorità abbia ritenuto valida la richiesta di cui al primo comma, lettera a), entro tale data.» ; (2) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I materiali e gli oggetti di materia plastica possono essere immessi per la prima volta sul mercato conformemente al paragrafo 3 e rimanere sul mercato fino a quando il richiedente non ritiri la sua richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso dell’acido salicilico o di farina o fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.» . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o febbraio 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ( GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto riguarda le modifiche delle autorizzazioni delle sostanze e l’aggiunta di nuove sostanze ( GU L 177 del 12.7.2023, pag. 45 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1442/oj ). ( 4 ) Administrative guidance for the preparation of applications on substances to be used in plastic food contact materials ( https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6514 ). ( 5 ) Principles that could be applicable to the safety assessment of the use of mixtures of natural origin to manufacture food contact materials , pubblicazione di supporto dell’EFSA, 3 novembre 2023, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-8409 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2240/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2240/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2025/2240 riguarda le disposizioni transitorie per materiali plastici a contatto con alimenti, autorizzazioni di sostanze secondo il Regolamento CE 1935/2004, e la valutazione di sicurezza da parte dell'EFSA. Le aziende del settore alimentare e i produttori di imballaggi devono verificare la conformità alle condizioni d'uso specificate nelle richieste di autorizzazione e mantenere la documentazione relativa alla data di prima immissione sul mercato e alle dichiarazioni di conformità normativa.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →