Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2218/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2218 della Commissione, del 16 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 16/10/2023 In vigore dal: 16/10/2023 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale dei granuli di agarosio modificati chimicamente con proteina A secondo il Regolamento UE 2023/2218?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2023/2218 della Commissione, del 16 ottobre 2023, stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso particolare, il regolamento classifica i granuli di agarosio modificati chimicamente con il 10% in peso di proteina A nel codice NC 3913 90 00, identificandoli come "altri polimeri naturali e polimeri naturali modificati, non nominati né compresi altrove, in forme primarie". Il prodotto, utilizzato come resina nella cromatografia di affinità per isolare anticorpi, è escluso dalla classificazione come prodotto immunologico (voce 3002) poiché la proteina A non è direttamente coinvolta nella regolazione dei processi immunologici, e dalla voce 3926 perché si presenta in forma di dispersione (sospensione), considerata forma primaria. Il regolamento prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti precedentemente rilasciate e non conformi al nuovo regolamento possono ancora essere invocate dai titolari, garantendo così una transizione ordinata per gli operatori commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2218 della Commissione, del 16 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2218 of 16 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2218 18.10.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2218 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1 2 3 Granuli di agarosio modificati chimicamente con il 10 % in peso di proteina A. Il prodotto è disperso in un tampone acquoso di conservazione contenente, in peso, il 40-60 % di granuli. Il prodotto è usato come resina nella cromatografia di affinità. Agisce come filtrante selettivo in processi specifici per isolare anticorpi, ad esempio gli anticorpi monoclonali. Le catene polimeriche di agarosio subiscono una forte reticolazione, creando una matrice rigida con la quale le molecole di proteina A ricombinante formano legami covalenti. Il prodotto è confezionato in recipienti da 50 litri. 3913 90 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 e dalla nota 6, lettera a), del capitolo 39 nonché dal testo dei codici NC 3913 e 3913 90 00 . Il prodotto interagisce con anticorpi ma non ne contiene. La proteina A non è un prodotto immunologico quale definito nella nota 2 del capitolo 30, in quanto non è direttamente coinvolta nella regolazione dei processi immunologici. È pertanto esclusa la classificazione dell’agarosio modificato chimicamente con proteina A nella voce 3002 . Il prodotto è un polimero modificato chimicamente quale definito nella nota 5 del capitolo 39 e nella nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) del capitolo 39, considerazioni generali, parte «Polimeri», terzo paragrafo. Non può pertanto essere classificato nella voce 3504 tra le «altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove» [cfr. anche NESA relativa alla voce 3504 , lettera B), primo paragrafo]. Il prodotto è in forma di dispersione (sospensione), la quale costituisce una forma primaria ai sensi della nota 6, lettera a), del capitolo 39. Rientra dunque nella formulazione della voce 3913 in quanto polimero naturale modificato in forme primarie. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 3926 («Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 »). Ne consegue che il prodotto deve essere classificato nel codice CN 3913 90 00 tra gli altri polimeri naturali e polimeri naturali modificati, non nominati né compresi altrove, in forme primarie. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2218/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La nomenclatura combinata e il codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) sono i riferimenti normativi per la classificazione tariffaria delle merci. Importatori, esportatori e consulenti doganali consultano regolamenti di esecuzione come questo per determinare i codici NC corretti, applicare le tariffe doganali appropriate e gestire le informazioni tariffarie vincolanti (BTI). La corretta classificazione è essenziale per il calcolo dei dazi, l'accesso a preferenze tariffarie e la conformità agli obblighi doganali.

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