Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2205/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2205 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0706

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Quali sono i volumi di contingente tariffario per le importazioni di preparazioni e conserve di pesce dalla Thailandia secondo il Regolamento UE 2021/2205?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/2205 modifica le quote di importazione per determinate preparazioni e conserve di pesce originarie della Thailandia, in attuazione di un accordo commerciale tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia. La norma si applica agli importatori e agli operatori commerciali che importano sardine, boniti, sgombri e pesci della specie Orcynopsis unicolor (esclusi i pesci interi o in pezzi, codice NC 1604 20 50) nell'UE. Il contingente tariffario annuo totale è fissato a 1.054 tonnellate in esenzione dai dazi doganali, di cui 423 tonnellate riservate specificamente alle importazioni dalla Thailandia (numero d'ordine 09.0706) e 631 tonnellate per importazioni da altri paesi terzi (numero d'ordine 09.0707). La norma è entrata in vigore il 14 dicembre 2021 e include disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso, prevedendo il rimborso dei dazi già pagati agli operatori che avevano importato merci prima dell'entrata in vigore senza beneficiare del contingente.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2205 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0706 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2205 of 13 December 2021 amending Regulation (EC) No 847/2006 as regards the volume of certain prepared or preserved fish originating in Thailand that may be imported under tariff quota 09.0706

Testo normativo

14.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 446/38 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2205 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del contingente tariffario 09.0706 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la decisione 2006/324/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe generali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione ( 2 ) disciplina la gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci. L’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( 3 ) stabilisce i quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione per quanto riguarda i volumi di prodotti da importare dalla Thailandia. L’accordo è entrato in vigore il 20 luglio 2021. (2) I quantitativi per taluni contingenti tariffari dell’Unione quali stabiliti in tale accordo per il volume di determinate preparazioni e conserve di pesci dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 847/2006. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 847/2006. (4) Data l’urgenza di applicare detto accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Poiché le modifiche introdotte dal presente regolamento interessano il periodo contingentale in corso il giorno dell’entrata in vigore del regolamento stesso, è necessario stabilire disposizioni transitorie per tale periodo. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento (CE) n. 847/2006 Il regolamento (CE) n. è modificato nel modo seguente: (1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Un contingente tariffario annuo di 1 054 tonnellate in esenzione dai dazi doganali è aperto per le importazioni nell’Unione di preparazioni e conserve di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor , esclusi i pesci interi o in pezzi, che rientrano nel codice NC 1604 20 50.»; (2) all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   del contingente tariffario di 1 054 tonnellate previsto all’articolo 1, paragrafo 2, 423 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 631 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi terzi tranne il Regno Unito.». Articolo 2 Disposizioni transitorie per il periodo contingentale in corso 1.   Il volume disponibile per il resto del periodo contingentale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento è pari alla differenza tra il volume contingentale modificato dal presente regolamento e il volume del contingente già assegnato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, il contingente applicabile il 13 dicembre 2021 è esaurito, il nuovo volume contingentale disponibile è assegnato agli operatori secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle loro dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci durante il periodo contingentale in corso, ma prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, senza beneficiare del contingente tariffario, è rimborsata, su loro richiesta e nella misura in cui il saldo del contingente tariffario lo consenta, la differenza di dazio già pagata. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 17 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 847/2006 della Commissione, dell’8 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinate preparazioni e conserve di pesci ( GU L 156 del 9.6.2006, pag. 8 ). ( 3 ) GU L 274 del 30.7.2021, pag. 57 .

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Il Regolamento UE 2021/2205 disciplina i contingenti tariffari e le quote di importazione per prodotti ittici dalla Thailandia, interessando direttamente operatori commerciali, importatori e spedizionieri doganali che devono gestire le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica secondo i codici NC e i numeri d'ordine tariffari. La normativa si collega agli accordi GATT 1994 e alle modifiche delle concessioni tariffarie conseguenti al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

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