Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2205/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 22/12/2020 In vigore dal: 22/12/2020 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per l'importazione di pollame e prodotti a base di pollame dal Regno Unito nell'Unione europea dopo il 1° gennaio 2021?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 stabilisce le modalità di importazione di pollame e prodotti a base di pollame dal Regno Unito e da Guernsey nell'UE a partire dal 1° gennaio 2021, data di fine del periodo di transizione post-Brexit. Il Regno Unito è stato inserito nell'elenco dei paesi terzi autorizzati, ma con restrizioni dovute alla presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 confermati a novembre 2020. La normativa divide il territorio britannico in due zone: la zona GB-1 (intero territorio escluse le aree colpite) dove è consentita l'importazione di tutti i tipi di prodotti avicoli, e la zona GB-2 (quattro aree specifiche nel North Yorkshire e Norfolk) dove le importazioni sono sottoposte a restrizioni temporanee fino al 1° gennaio 2021. Guernsey, invece, è autorizzata all'importazione senza limitazioni territoriali. Gli operatori del settore avicolo devono verificare la provenienza geografica precisa dei prodotti e rispettare i requisiti di certificazione veterinaria differenziati per ciascuna zona.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2205 of 22 December 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependency of Guernsey in the list of third countries, territories, zones or compartments from which consignments of poultry and poultry products may be introduced into or transit through the Union (Text with EEA relevance)

Testo normativo

28.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 438/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2205 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, frase introduttiva e punti 1 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c), vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ( 2 ) , in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ( 3 ) istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le rispettive condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all’allegato I, parte 1. (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento da cui sono importati prodotti nell’Unione devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). (3) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 798/2008 affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Guernsey figurino nell’allegato I, parte 1, di tale regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona di Guernsey dovrebbero essere inseriti nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. (4) Dal novembre 2020, tuttavia, il Regno Unito ha confermato una serie di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 sul suo territorio, alcuni dei quali non avranno trovato soluzione entro il 1 o gennaio 2021. Non è pertanto possibile considerare indenne dalla malattia l’intero territorio del Regno Unito. (5) Il Regno Unito ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Regno Unito, è opportuno imporre restrizioni all’introduzione nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dalle zone colpite dall’HPAI che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa della comparsa di focolai. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. (7) Poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2021. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 . ( 2 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74 . ( 3 ) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ( GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dopo la voce relativa alla Cina sono inserite le seguenti voci: «GB - Regno Unito ( *1 ) GB-0 L’intero paese SPF EP, E GB-1 L’intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N A WGM POU, RAT N GB-2 Il territorio del Regno Unito corrispondente a: GB-2.1 contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 GB-2.2 contea del North Yorkshire: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 GB-2.3 contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 GB-2.4 contea di Norfolk: l’area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15 BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 N P2 1.1.2021 A WGM P2 1.1.2021 POU, RAT N P2 1.1.2021 GG - Guernsey GG-0 L’intero territorio BPP, LT20 N A ( *1 ) A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.»

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Il regolamento riguarda l'importazione di pollame e prodotti avicoli da paesi terzi, con particolare riferimento alle certificazioni veterinarie, alle zone di restrizione sanitaria e ai controlli HPAI (influenza aviaria ad alta patogenicità). Importatori, distributori e operatori della filiera avicola devono consultare questo atto per verificare l'ammissibilità delle partite in base alla zona di provenienza e alle condizioni epidemiologiche, applicando le disposizioni sulla polizia sanitaria veterinaria e i protocolli di certificazione.

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