Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2205 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Κριτσά (Kritsa) (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2205 riguardo alla registrazione di "Kritsa" come indicazione geografica protetta?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2205 della Commissione europea, pubblicato il 23 dicembre 2019, registra il nome "Κριτσά" (Kritsa) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.5, ossia oli e grassi (burro, margarina, olio e simili), proveniente dalla Grecia. Questo significa che solo i produttori della zona geografica di Kritsa possono utilizzare questa denominazione per commercializzare i loro oli e grassi, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine del prodotto. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di terzi, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Per le aziende produttrici nella zona di Kritsa, questa protezione rappresenta un vantaggio competitivo nel mercato, poiché consente loro di commercializzare il prodotto con una denominazione protetta a livello europeo, aumentandone il valore percepito e tutelando la reputazione della zona di origine.
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Riferimento normativo
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2205 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κριτσά (Kritsa) (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2205 of 16 December 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Κριτσά (Kritsa) (PGI)]
Testo normativo
23.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 332/15
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2205 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Κριτσά» (Kritsa) (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Κριτσά» (Kritsa) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Κριτσά» (Kritsa) deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Κριτσά» (Kritsa) (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.), di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 271 del 13.8.2019, pag. 86
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/2205 è lo strumento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Aziende agroalimentari e consorzi di tutela consultano il regolamento (UE) n. 1151/2012 per comprendere i requisiti di registrazione, protezione della denominazione geografica e diritti esclusivi di utilizzo della marca territoriale nel mercato europeo.
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