Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 sulla registrazione della denominazione "Krasotiri Ko/Tiri tis Possias"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione europea, adottato il 16 dicembre 2019, registra ufficialmente la denominazione "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo. Si applica a un formaggio greco (classe 1.3 - Formaggi) e riguarda i produttori greci e gli operatori commerciali che desiderano commercializzare questo prodotto nell'Unione europea con la protezione della denominazione geografica. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. In pratica, ciò significa che solo i produttori autorizzati nella zona geografica di origine possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto, mentre i produttori di altre regioni non possono utilizzare il nome protetto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2204 of 16 December 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (PGI))
Testo normativo
23.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 332/14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2204 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
A nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 283 del 21.8.2019, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/2204 è lo strumento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla protezione geografica, la procedura di opposizione e i vincoli di commercializzazione per prodotti con IGP/DOP, consultando il Regolamento (UE) n. 1151/2012 come normativa quadro di riferimento.
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