Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2204/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (IGP)

Pubblicato: 16/12/2019 In vigore dal: 16/12/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 sulla registrazione della denominazione "Krasotiri Ko/Tiri tis Possias"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione europea, adottato il 16 dicembre 2019, registra ufficialmente la denominazione "Κρασοτύρι Κω" (Krasotiri Ko)/"Τυρί της Πόσιας" (Tiri tis Possias) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo. Si applica a un formaggio greco (classe 1.3 - Formaggi) e riguarda i produttori greci e gli operatori commerciali che desiderano commercializzare questo prodotto nell'Unione europea con la protezione della denominazione geografica. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. In pratica, ciò significa che solo i produttori autorizzati nella zona geografica di origine possono utilizzare questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto, mentre i produttori di altre regioni non possono utilizzare il nome protetto.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2204 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2204 of 16 December 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Κρασοτύρι Κω (Krasotiri Ko)/Τυρί της Πόσιας (Tiri tis Possias) (PGI))

Testo normativo

23.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 332/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2204 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Κρασοτύρι Κω» (Krasotiri Ko)/«Τυρί της Πόσιας» (Tiri tis Possias) (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019 Per la Commissione A nome della president Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 283 del 21.8.2019, pag. 3 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2019/2204 è lo strumento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla protezione geografica, la procedura di opposizione e i vincoli di commercializzazione per prodotti con IGP/DOP, consultando il Regolamento (UE) n. 1151/2012 come normativa quadro di riferimento.

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