Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2203 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Sneem Black Pudding (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2203 riguardo alla registrazione di "Sneem Black Pudding"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2203 della Commissione europea, pubblicato il 16 dicembre 2019, registra il nome "Sneem Black Pudding" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, proveniente dall'Irlanda, acquisisce una protezione legale a livello comunitario che ne tutela l'origine geografica e le caratteristiche qualitative. La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda irlandese è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. Il prodotto è classificato nella categoria "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" secondo la classe 1.2 dell'allegato XI del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2014. Per le aziende che producono o commercializzano questo prodotto, la registrazione IGP rappresenta un valore aggiunto in termini di riconoscimento e protezione del marchio geografico, con implicazioni su etichettatura, commercializzazione e diritti di utilizzo del nome.
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Riferimento normativo
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2203 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Sneem Black Pudding (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2203 of 16 December 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Sneem Black Pudding (PGI)
Testo normativo
23.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 332/13
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2203 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Sneem Black Pudding» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Sneem Black Pudding» presentata dall’Irlanda è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Sneem Black Pudding» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Sneem Black Pudding» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 273 del 14.8.2019, pag. 7
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/2203 disciplina l'iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette (DOP/IGP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Operatori del settore alimentare, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla IGP per garantire conformità normativa, corretta etichettatura e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale geografica. La procedura di registrazione, opposizione e protezione comunitaria è centrale per chi opera nel commercio di prodotti con indicazione geografica.
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