Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2202/2019

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olio di Puglia (IGP)

Pubblicato: 16/12/2019 In vigore dal: 16/12/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2202 riguardo alla registrazione dell'Olio di Puglia?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2202 della Commissione europea, pubblicato il 23 dicembre 2019, registra ufficialmente la denominazione "Olio di Puglia" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione è stata effettuata a seguito della domanda presentata dall'Italia secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, senza che fossero state presentate opposizioni durante il periodo di pubblicazione. Il provvedimento classifica il prodotto nella categoria 1.5 "Oli e grassi" secondo l'allegato XI del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatoria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

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Riferimento normativo

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2202 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olio di Puglia (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2202 of 16 December 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Olio di Puglia (PGI)

Testo normativo

23.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 332/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2202 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio di Puglia» (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Olio di Puglia» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Olio di Puglia» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Olio di Puglia» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019 Per la Commissione A nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 256 del 30.7.2019, pag. 21 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2019/2202 riguarda la protezione geografica dei prodotti agroalimentari, specificamente l'Indicazione Geografica Protetta (IGP), ed è rilevante per produttori, commercianti e distributori di olio d'oliva pugliese che desiderano utilizzare la denominazione protetta. Aziende e consulenti devono conoscere i requisiti di tracciabilità, origine geografica e disciplinari di produzione previsti dal regime IGP per garantire conformità normativa e tutela della denominazione nel mercato europeo.

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