Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2201/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2201 della Commissione, del 28 agosto 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı (DOP)

Pubblicato: 28/08/2024 In vigore dal: 28/08/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2201 sulla registrazione del "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2201 della Commissione europea, del 28 agosto 2024, registra il nome "Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı" come Denominazione di Origine Protetta (DOP). Si tratta di un fico nero proveniente dalla regione di Bursa in Turchia, che ottiene la protezione a livello europeo secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La registrazione è avvenuta in seguito alla domanda presentata dalla Turchia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per l'opposizione, senza che alcuno Stato membro o soggetto interessato presentasse obiezioni entro i termini previsti. Questo regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE ed è direttamente applicabile, entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Per le aziende che commercializzano prodotti alimentari, la registrazione DOP rappresenta una protezione legale che impedisce l'uso del nome a produttori non autorizzati e garantisce ai consumatori l'autenticità e la provenienza geografica del prodotto.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2201 della Commissione, del 28 agosto 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2201 of 28 August 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı (PDO))

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2201 4.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2201 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2024 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024. (2) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı» come denominazione di origine protetta presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 3 ) . (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Bursa Siyah İnciri/Bursa Siyahı» (DOP) è registrato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2024 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 ( GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj ). ( 3 ) GU C, C/2024/2889, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2889/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2201/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2024/2201 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protetta (DOP), strumenti fondamentali del diritto agroalimentare europeo per la tutela della qualità e dell'origine dei prodotti. Importatori, distributori e produttori agricoli devono conoscere le regole sulla registrazione e l'uso esclusivo di questi marchi geografici, poiché violazioni comportano sanzioni amministrative e civili secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012 e il nuovo regolamento (UE) 2024/1143.

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