Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2182 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Pan Galego/Pan Gallego (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2019/2182 riguardo alla registrazione del Pan Galego/Pan Gallego?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2182 della Commissione europea del 16 dicembre 2019 registra il nome "Pan Galego"/"Pan Gallego" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione è stata effettuata a seguito della domanda presentata dalla Spagna e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il prodotto rientra nella classe 2.3 relativa ai prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. La registrazione come IGP garantisce che solo i produttori della regione della Galizia possono utilizzare questa denominazione, proteggendo così il prodotto da imitazioni e frodi commerciali, e conferendo un valore aggiunto legato all'origine geografica. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2182 della Commissione del 16 dicembre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Pan Galego/Pan Gallego (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2182 of 16 December 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Pan Galego/Pan Gallego (PGI)
Testo normativo
20.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 330/42
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2182 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pan Galego»/«Pan Gallego» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 243 del 19.7.2019, pag. 3
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2019/2182 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, distributori e commercianti di prodotti alimentari devono conoscere le norme sulla registrazione, l'uso autorizzato della denominazione e le sanzioni per violazione della protezione geografica, aspetti rilevanti per la commercializzazione di prodotti agroalimentari nell'UE.
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