Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2178/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2178 della Commissione del 15 dicembre 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP)

Pubblicato: 15/12/2020 In vigore dal: 15/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2020/2178 riguardo alla denominazione di origine protetta "Pouligny-Saint-Pierre" e quali operatori ne beneficiano?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/2178 del 15 dicembre 2020 rettifica un precedente regolamento (UE 2020/1433) relativo alle modifiche del disciplinare del formaggio "Pouligny-Saint-Pierre" (DOP). La rettifica era necessaria perché nel regolamento originario era stato omesso il riferimento a un periodo transitorio concesso dalla Francia a specifici operatori lattiero-caseari. Il regolamento si applica a otto aziende agricole francesi (Earl de Vesche, Ferme des Ages, Gaec de Villiers, Jean Barrois, Earl des Grands vents, Earl du Start Chiebe, Gaec de la Custière, Gaec des Chinets) che avevano presentato opposizione alle nuove condizioni di produzione, in particolare riguardanti la percentuale di alimenti provenienti dalla zona geografica protetta (almeno il 75% della razione annua). Questi operatori, avendo commercializzato legalmente il prodotto per almeno cinque anni prima della richiesta, hanno diritto a un periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi alle nuove regole. In pratica, le aziende interessate potranno continuare a produrre il formaggio DOP con le modalità precedenti fino a quella data, dopodiché dovranno rispettare pienamente il nuovo disciplinare che impone una maggiore percentuale di foraggi e alimenti complementari provenienti dalla zona geografica delimitata.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2178 della Commissione del 15 dicembre 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2178 of 15 December 2020 correcting Implementing Regulation (EU) 2020/1433 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Pouligny-Saint-Pierre’ (PDO))

Testo normativo

22.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 433/31 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2178 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1151/2002 il 5 ottobre 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 ( 2 ) recante approvazione di una modifica del disciplinare del nome «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP). In detto regolamento era stato erroneamente omesso il riferimento a un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 accordato dalla Francia a taluni operatori. (2) Con lettera del 20 dicembre 2018 le autorità francesi avevano effettivamente comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 30 giugno 2025 ad otto operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo conformemente al decreto del 22 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pouligny-Saint-Pierre» pubblicato l'8 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. (3) Infatti nel corso della procedura nazionale di opposizione erano state ricevute otto opposizioni che vertevano tutte sulle condizioni di produzione del latte, in particolare sull'impossibilità di rispettare la percentuale di alimenti provenienti dalla zona geografica stabilita nel disciplinare e in base a cui «L'alimentazione prodotta nella zona geografica (foraggio + alimenti complementari) costituisce almeno il 75 % della razione alimentare totale annua del gregge.» Avendo commercializzato legalmente il «Pouligny-Saint-Pierre» in modo continuativo almeno per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, tali operatori soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tale contesto sono stati pertanto concessi loro periodi transitori che terminano il 30 giugno 2025 e che devono ora essere approvati dalla Commissione. (4) Gli operatori interessati sono: Earl de Vesche (n. SIRET 50317689300017), Ferme des Ages (n. SIRET 19360598700026), Gaec de Villiers (n. SIRET 41293309500017), Jean Barrois (n. SIRET 33452601900016), Earl des Grands vents (n. SIRET 52325005800014), Earl du Start Chiebe (n. SIRET 50979878100019), Gaec de la Custière (n. SIRET 31928251300013), Gaec des Chinets (n. SIRET 35328804600017). (5) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 1 bis La protezione concessa a norma dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 22 novembre 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Pouligny-St-Pierre”, pubblicato l'8 dicembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1433 della Commissione, del 5 ottobre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pouligny-Saint-Pierre» (DOP) ( GU L 331, del 12.10.2020, pag. 19 )

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Il Regolamento UE 2020/2178 disciplina le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento UE 1151/2012, con particolare riferimento ai periodi transitori previsti dall'articolo 15, paragrafo 4, per gli operatori che soddisfano specifiche condizioni di continuità commerciale. Produttori di formaggi DOP, consorzi di tutela e autorità nazionali consultano questa normativa per comprendere le deroghe temporanee, i disciplinari modificati e le modalità di adeguamento alle nuove regole di produzione nel settore agroalimentare.

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