Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2177/2025

Regolamento delegato (UE) 2025/2177 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025)

Pubblicato: 09/09/2025 In vigore dal: 09/09/2025 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna secondo il Regolamento UE 2025/2177?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2025/2177 della Commissione europea aggiorna i requisiti tecnici minimi che devono rispettare tutte le unità navali adibite alla navigazione interna nelle zone 1, 2, 3 e 4 dell'Unione europea. La normativa sostituisce il precedente riferimento allo standard ES-TRIN 2023/1 con il nuovo standard ES-TRIN 2025/1, adottato dal CESNI (Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna) il 17 ottobre 2024. Questo regolamento riguarda direttamente i proprietari di navi, gli armatori, i cantieri navali, gli ispettori tecnici e tutti gli operatori del settore della navigazione interna che devono garantire la conformità dei loro mezzi. Le principali novità introdotte da ES-TRIN 2025/1 includono nuove norme su combustibili a basso punto di infiammabilità (come il metanolo), sistemi di propulsione elettrica e accumulatori agli ioni di litio, utilizzo di alluminio e plastica fibrorinforzata per navi passeggeri, dispositivi AIS interni, impianti di trattamento acque fognarie, timonerie elevabili e sprinkler automatici pressurizzati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026, fornendo un periodo di transizione per l'adeguamento delle navi esistenti e dei processi di certificazione.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2025/2177 della Commissione, del 9 settembre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2177 of 9 September 2025 amending Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council to update the reference to the most recent European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation Vessels (ES-TRIN 2025)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2177 26.11.2025 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2177 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2025 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio per aggiornare il riferimento alla più recente norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (ES-TRIN 2025) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le attività dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero garantire l’uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell’Unione alle navi adibite alla navigazione interna. (2) La direttiva (UE) 2016/1629 ha istituito un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna facendo riferimento, tra l’altro, ai requisiti tecnici del Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI»). (3) Il CESNI è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») al fine di elaborare norme tecniche uniformi per le vie navigabili interne in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi e i requisiti tecnici per le navi. Tali norme sono menzionate anche nel regime giuridico della CCNR. (4) L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma europea che definisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, nella sua edizione 2023/1 (ES-TRIN 2023/1). La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. (5) Alla riunione del 17 ottobre 2024 il CESNI ha adottato ES-TRIN 2025/1, una nuova edizione della norma ES-TRIN. La norma ES-TRIN 2025/1 introduce in particolare nuove norme riguardanti i combustibili a basso punto di infiammabilità, in particolare lo stoccaggio e l’uso di metanolo, la marcatura delle zone pericolose ed etichettatura dei combustibili, i sistemi di propulsione elettrica e gli accumulatori agli ioni di litio, l’uso di alluminio o plastica fibrorinforzata per la costruzione di navi passeggeri, l’abbandono del protocollo dei parametri del motore, il riconoscimento dell’esenzione dalle prove sul campo per i motori, i raccordi per il rifornimento e i codici cromatici appropriati, gli apparecchi di navigazione e di informazione, in particolare il dispositivo AIS interno, gli impianti di trattamento delle acque fognarie, le timonerie elevabili e le disposizioni transitorie per le timonerie abbattibili, gli impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua, gli elementi di collegamento tra ancora e catena e le cabine letto. (6) L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da disporre che i requisiti tecnici applicabili alle unità navali siano quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2025/1 e siano applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2026. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj . ALLEGATO «ALLEGATO II REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4 I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2025/1. » ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2177/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2177 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della navigazione interna e deve conformarsi ai requisiti tecnici ES-TRIN 2025/1. Armatori, cantieri navali e società di classificazione consultano questa normativa per certificazione tecnica delle navi, propulsione elettrica, combustibili alternativi e sistemi di sicurezza. La direttiva (UE) 2016/1629 e il sistema armonizzato di rilascio certificati tecnici rappresentano il quadro giuridico entro cui si inserisce questo aggiornamento normativo.

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