Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2177 della Commissione, del 9 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Meso turopoljske svinje (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/2177 sulla registrazione di "Meso turopoljske svinje"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2177 della Commissione europea, del 9 ottobre 2023, iscrive il nome "Meso turopoljske svinje" nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP) dell'Unione europea. Si tratta di una carne fresca croata che ottiene la protezione del marchio geografico a livello comunitario, garantendo che solo i produttori della regione di Turopoljska possono utilizzare questa denominazione. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il prodotto rientra nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2177 della Commissione, del 9 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Meso turopoljske svinje (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2177 of 9 October 2023 on entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Meso turopoljske svinje (PDO))
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2177
16.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2177 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Meso turopoljske svinje» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Meso turopoljske svinje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Meso turopoljske svinje» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Meso turopoljske svinje» (DOP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 199 del 7.6.2023, pag. 16
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2177/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2023/2177 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), strumenti fondamentali per tutelare i prodotti agroalimentari tradizionali e garantire la tracciabilità geografica. Le aziende produttrici di carni fresche e i commercialisti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le regole sulla registrazione DOP/IGP, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e le sanzioni per contraffazione o uso non autorizzato del marchio geografico.
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