Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Haricot de Castelnaudary» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 riguardo alla registrazione dell'Haricot de Castelnaudary?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 della Commissione europea, adottato il 15 dicembre 2020, registra il nome "Haricot de Castelnaudary" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che i fagioli provenienti da questa specifica area geografica in Francia acquisiscono una protezione legale a livello comunitario. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. Il prodotto rientra nella classe 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati) secondo la classificazione dell'Allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo che solo i produttori dell'area geografica protetta possono utilizzare questa denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2177 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Haricot de Castelnaudary» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2177 of 15 December 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Haricot de Castelnaudary’ (PGI))
Testo normativo
22.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 433/30
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2177 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Haricot de Castelnaudary» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Haricot de Castelnaudary» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Haricot de Castelnaudary» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Haricot de Castelnaudary» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 281 del 26.8.2020, pag. 2
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2020/2177 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore alimentare devono conoscere queste norme per rispettare i vincoli geografici, i disciplinari di produzione e le modalità di commercializzazione dei prodotti protetti.
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