Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2173/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2173 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la prova dell’origine per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame e per quanto riguarda le informazioni da menzionare nei certificati di origine digitali

Pubblicato: 29/10/2025 In vigore dal: 29/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 2025/2173 per la gestione dei contingenti tariffari nel settore del pollame?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2173 modifica le regole sulla prova dell'origine per i contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420 relativi ai prodotti a base di carni di pollame. La principale novità è il ripristino della possibilità di utilizzare contratti di fornitura come prova dell'origine, presentati contestualmente alla domanda di titolo di importazione, in sostituzione dei certificati di origine digitali che erano stati introdotti precedentemente. Questa modifica si applica agli operatori dell'Unione che importano pollame e riguarda specificamente la fase di richiesta dei titoli di importazione presso le autorità competenti degli Stati membri.

La norma prevede che i contratti di fornitura devono specificare che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell'Unione durante il periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto. Per garantire una transizione ordinata, il regolamento non si applica retroattivamente: i titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore continuano a richiedere i certificati di origine in dogana. L'applicazione effettiva decorre dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo successivo ai 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Un secondo aspetto rilevante riguarda la semplificazione dei certificati di origine digitali: viene soppressa l'obbligatorietà di indicare il numero di serie del titolo di importazione rilasciato dallo Stato membro, al fine di facilitare l'utilizzo delle prove di origine da parte degli operatori. Questa modifica riduce gli oneri amministrativi e snellisce i procedimenti doganali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2173 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la prova dell’origine per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame e per quanto riguarda le informazioni da menzionare nei certificati di origine digitali EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2173 of 29 October 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards proof of origin for certain tariff rate quotas in the poultry sector and as regards the information to be mentioned on digital certificates of origin

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2173 30.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2173 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la prova dell’origine per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame e per quanto riguarda le informazioni da menzionare nei certificati di origine digitali LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede a tal fine norme specifiche. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 impone la presentazione di un certificato di origine per i contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420 dal 1 o giugno 2021. Prima di tale data gli operatori erano autorizzati a dimostrare l’origine mediante la presentazione di un contratto di fornitura. L’obbligo di presentare un certificato di origine avrebbe causato difficoltà e ritardi agli operatori. Per superare tali difficoltà e ritardi, è opportuno ripristinare i requisiti precedenti e consentire agli operatori di presentare i contratti di fornitura come prova dell’origine. (3) Al fine di facilitare l’uso delle prove dell’origine e dei corrispondenti titoli di importazione da parte degli operatori dell’Unione, è opportuno sopprimere l’obbligo per cui un certificato di origine digitale deve recare il numero di serie del titolo di importazione rilasciato dallo Stato membro cui si riferisce il documento. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. (5) Gli operatori dell’Unione dovrebbero essere tenuti a presentare i contratti di fornitura alle autorità emittenti competenti degli Stati membri al momento della presentazione delle domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420. Tale disposizione non può applicarsi retroattivamente ai titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento. Pertanto, per garantire una transizione agevole dall’uso dei certificati di origine in dogana all’uso dei contratti di fornitura contestualmente alla domanda di titolo, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo a partire dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo dopo il periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I titoli rilasciati prima di tale data devono in ogni caso essere accompagnati dai certificati di origine. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1) nell’allegato XII, le tabelle relative ai contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4410 e 09.4420 sono così modificate: a) la casella «Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo» è sostituita dalla seguente: “ Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio Sì. Contratto di fornitura in cui si specifichi che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione nel corso del periodo contingentale, in provenienza dal luogo di origine previsto e nel quantitativo richiesto” b) la casella «Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica» è sostituita dalla seguente: “ Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica No” 2) nell’allegato XVII, il punto 4, lettera d), punto i), delle note introduttive è soppresso. Articolo 2 Disposizioni transitorie I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione delle disposizioni modificative di cui all’articolo 1 sono corredati di certificati di origine da presentare in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci. Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo dopo il periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2173/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2173 disciplina contingenti tariffari, titoli di importazione e prove di origine nel settore agricolo, specificamente per le carni di pollame. Importatori e operatori commerciali devono conoscere le regole su certificati di origine digitali, contratti di fornitura e immissione in libera pratica. La normativa si collega al Regolamento UE 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e al Regolamento di esecuzione UE 2020/761 sulla gestione dei contingenti tariffari.

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