Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2155/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione

Pubblicato: 23/10/2025 In vigore dal: 23/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi di dichiarazione di conformità e documentazione per i fabbricanti e importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi secondo il Regolamento UE 2025/2155?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/2155 stabilisce le modalità operative per dimostrare che gli idrofluorocarburi (gas fluorurati a effetto serra) contenuti in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e inalatori predosati sono conteggiati nel sistema di quote dell'Unione. Si applica a fabbricanti e importatori che immettono questi prodotti sul mercato europeo. In pratica, devono redigere una dichiarazione di conformità utilizzando il modello allegato, sottoscritta da un rappresentante legale, e conservare documentazione specifica: liste dei prodotti con quantità di gas, bolle di consegna, fatture, documenti doganali e prove di immissione in libera pratica. La conformità può essere dimostrata attraverso tre opzioni: possesso di autorizzazioni per l'uso delle quote, riferimento a gas precedentemente immessi sul mercato e poi esportati, oppure gas forniti da produttori/importatori autorizzati. Per le aziende, questo significa implementare sistemi di tracciamento robusti e conservare tutta la documentazione per verifiche da parte di organismi di controllo indipendenti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2155 of 23 October 2025 establishing, pursuant to Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council, the detailed arrangements relating to the declaration of conformity and the verification by the independent auditor and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2016/879

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2155 24.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2155 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2025 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573 consente l’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore e di inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi contenuti in tali prodotti o apparecchiature sono conteggiati nel sistema di quote di cui al capo IV del medesimo regolamento. A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573, all’atto di immettere sul mercato prodotti o apparecchiature precaricati, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti a documentare la conformità alle prescrizioni sopra citate e a redigere una dichiarazione di conformità al riguardo. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione ( 2 ) stabilisce modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente. (3) Nel redigere le dichiarazioni di conformità e la documentazione, è necessario prevedere diverse opzioni che rispecchino diverse modalità di cui i fabbricanti e gli importatori si possono avvalere per assicurare la conformità. (4) Tra i prodotti e le apparecchiature disciplinati dall’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 vi sono gli inalatori predosati. Occorre pertanto includere questo nuovo tipo di prodotti nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879. Inoltre è necessario introdurre diverse modifiche per allinearsi al regolamento (UE) 2024/573. (5) Per dimostrare la conformità al sistema di quote di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/573, gli importatori e i fabbricanti devono presentare diversi tipi di documenti che rispecchino i diversi tipi di attività da loro svolti. È dunque necessario definire un elenco dei documenti che gli importatori e i fabbricanti dovrebbero conservare. (6) Al fine di fornire indicazioni per la verifica da parte di terzi della dichiarazione di conformità e della documentazione di riferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573, occorre precisare la portata della verifica che l’organismo di controllo indipendente deve effettuare conformemente all’articolo 26, paragrafo 7, del medesimo regolamento. (7) Al fine di concedere agli importatori e ai fabbricanti tempo sufficiente per conformarsi alle nuove norme, il presente regolamento prevede che le dichiarazioni di conformità istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 rimangano valide fino al 31 dicembre 2025. (8) Date le varie modifiche da apportare, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 dovrebbe essere abrogato e sostituito a fini di chiarezza. Pertanto i riferimenti a tale regolamento di esecuzione dovrebbero intendersi fatti al presente regolamento. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dichiarazione di conformità 1.   Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, di pompe di calore e di inalatori predosati precaricati con idrofluorocarburi («prodotti o apparecchiature») redigono la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 utilizzando il modello che figura nell’allegato I del presente regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del fabbricante o dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature. 2.   Una dichiarazione di conformità può riferirsi a un’autorizzazione o alla delega di un’autorizzazione solo se queste sono state rilasciate rispettivamente a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573. Articolo 2 Documentazione 1.   Per ogni immissione sul mercato dell’Unione, i fabbricanti dei prodotti o delle apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi conservano la seguente documentazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573: a) la dichiarazione di conformità; b) un elenco dei prodotti o apparecchiature, che specifica anche il tipo di idrofluorocarburi in essi contenuti e la quantità totale in chilogrammi per tipo; c) se gli idrofluorocarburi sono stati forniti al fabbricante, la bolla di consegna o la fattura per gli idrofluorocarburi in questione immessi sul mercato dell’Unione; d) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono importati e immessi in libera pratica nell’Unione dal fabbricante prima di essere caricati, i relativi documenti doganali che dimostrano che la quantità di idrofluorocarburi contenuta nei prodotti o nelle apparecchiature è stata immessa in libera pratica nell’Unione; e) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono importati dal fabbricante, ma non sono immessi in libera pratica nell’Unione prima di essere caricati, la prova che le procedure doganali pertinenti per l’immissione in libera pratica delle quantità di idrofluorocarburi in questione sono state espletate quando il prodotto o l’apparecchiatura viene immesso sul mercato; f) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono prodotti dal fabbricante dei prodotti o delle apparecchiature e precaricati negli stessi nell’Unione, un documento che attesti la quantità di idrofluorocarburi contenuta nei prodotti o nelle apparecchiature. L’elenco di cui alla lettera b) non è necessario se il fabbricante può dimostrare che gli idrofluorocarburi sono stati immessi sul mercato prima di essere caricati nei prodotti o nelle apparecchiature. 2.   Gli importatori di prodotti o apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi conservano la seguente documentazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 per i prodotti o le apparecchiature oggetto di una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica nell’Unione: a) la dichiarazione di conformità; b) un elenco dei prodotti o delle apparecchiature immessi in libera pratica che riporti le seguenti informazioni: i) le informazioni sul modello; ii) il numero di unità per modello; iii) l’individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello; iv) la quantità di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondata al grammo più vicino; v) la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO 2 equivalente; c) la dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica dei prodotti o delle apparecchiature nell’Unione; d) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature precaricati sono già stati immessi sul mercato nell’Unione, e successivamente esportati e caricati nei prodotti o nelle apparecchiature al di fuori dell’Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell’impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell’Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell’esportazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573 a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento; e) se sia i prodotti o le apparecchiature precaricati sia gli idrofluorocarburi ivi contenuti sono stati immessi sul mercato nell’Unione dall’impresa, esportati al di fuori dell’Unione e poi reimportati nell’Unione senza l’aggiunta di idrofluorocarburi, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell’impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell’Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell’esportazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573 a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento. Articolo 3 Verifica 1.   L’organismo di controllo indipendente di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 conferma la veridicità della relazione presentata da un’impresa a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del medesimo regolamento e verifica, per quanto riguarda la documentazione e le dichiarazioni di conformità dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature: a) la coerenza delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le relazioni comunicate a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573; b) l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione, sulla base dei registri dell’impresa riguardanti le operazioni interessate; c) se un importatore di prodotti o apparecchiature fa riferimento a un’autorizzazione o a una delega rilasciate rispettivamente a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573, la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni o deleghe raffrontando i dati del portale F-Gas di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573 con i documenti che attestano l’immissione dei prodotti o delle apparecchiature sul mercato; d) se gli idrofluorocarburi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell’Unione, e successivamente sono stati esportati e caricati nei prodotti o nelle apparecchiature al di fuori dell’Unione, l’esistenza di una dichiarazione da parte dell’impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), per le quantità corrispondenti; e) se sia i prodotti o le apparecchiature precaricati sia gli idrofluorocarburi ivi contenuti sono stati immessi sul mercato nell’Unione, esportati e poi reimportati nell’Unione, l’esistenza di una dichiarazione da parte dell’impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), per le quantità corrispondenti. 2.   L’organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 1. Il documento deve contenere una dichiarazione sul livello di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni di conformità pertinenti e sulla veridicità della relazione presentata da un’impresa a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573. L’organismo di controllo indipendente trasmette il documento di verifica alla Commissione tramite il portale F-Gas. Articolo 4 Abrogazione Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 è abrogato. I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II. Articolo 5 Disposizione transitoria Le dichiarazioni di conformità istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 nella versione in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino al 31 dicembre 2025. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente ( GU L 146 del 3.6.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/879/oj ). ALLEGATO I Dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio Noi sottoscritti [inserire nome dell’azienda, numero di partita IVA e per gli importatori di prodotti o apparecchiature numero di identificazione nel portale F-gas], dichiariamo sotto la nostra responsabilità che al momento dell’immissione sul mercato di prodotti o apparecchiature precaricati, che importiamo o produciamo nell’Unione, gli idrofluorocarburi contenuti in tali prodotti o apparecchiature sono conteggiati nel sistema di quote dell’Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra in quanto: [selezionare l’opzione pertinente; la copertura del sistema di quote avviene secondo una o più delle opzioni riportate qui di seguito] ☐ A. siamo titolari di autorizzazioni o autorizzazioni delegate per l’uso delle quote. Tali autorizzazioni o autorizzazioni delegate sono state ottenute rispettivamente in conformità dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/573 dopo essere state registrate nel portale F-Gas di cui all’articolo 20 del medesimo regolamento, e coprono l’intera quantità di idrofluorocarburi contenuti nel prodotto o nell’apparecchiatura da immettere in libera pratica. ☐ B. [ unicamente per gli importatori di prodotti o apparecchiature ] gli idrofluorocarburi contenuti nel prodotto o nell’apparecchiatura sono stati immessi sul mercato nell’Unione e successivamente esportati e caricati nei prodotti o nelle apparecchiature al di fuori dell’Unione, e l’impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato nell’Unione ha redatto una dichiarazione attestante che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell’Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell’esportazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/573, a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento. ☐ C. [ unicamente per i prodotti e le apparecchiature fabbricati nell’Unione ] gli idrofluorocarburi caricati nel prodotto o nell’apparecchiatura sono stati immessi sul mercato da un produttore o importatore di idrofluorocarburi cui si applica l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573; o [ per i prodotti o le apparecchiature importati nell’Unione ] il prodotto o l’apparecchiatura e gli idrofluorocarburi ivi contenuti erano precedentemente stati immessi sul mercato dell’Unione e il prodotto o l’apparecchiatura è stato esportato insieme a essi. [nome e funzione del rappresentante legale] [firma del rappresentante legale] [data] ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 — Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) — Articolo 2, paragrafo 2, lettera e) Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 2 — Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma Articolo 4 — — Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2155/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2025/2155 è il riferimento normativo per chi opera con idrofluorocarburi, quote di emissione, dichiarazioni di conformità e sistema F-Gas. Importatori e fabbricanti devono comprendere gli obblighi di documentazione, tracciabilità dei gas fluorurati, autorizzazioni per l'uso delle quote, e le procedure di verifica da parte di organismi indipendenti secondo l'articolo 26 del Regolamento UE 2024/573.

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