Regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali sono i criteri per assoggettare le imprese di investimento ai requisiti prudenziali degli enti creditizi secondo il Regolamento UE 2021/2153?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato UE 2021/2153 stabilisce i criteri tecnici che le autorità competenti devono applicare per sottoporre determinate imprese di investimento agli stessi obblighi prudenziali degli enti creditizi, secondo quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/2034. In pratica, un'impresa di investimento deve essere assoggettata a questi requisiti più stringenti se supera almeno una di quattro soglie quantitative: derivati OTC non compensati centralmente per 50 miliardi di euro, underwriting e collocamento di strumenti finanziari per 5 miliardi di euro, crediti/prestiti agli investitori per 5 miliardi di euro, oppure titoli di debito in circolazione per 5 miliardi di euro. Il regolamento considera anche le imprese di investimento che operano come partecipanti diretti nei sistemi di compensazione e offrono servizi di clearing ad altri soggetti finanziari non partecipanti. Questo meccanismo mira a identificare le imprese di investimento la cui insolvenza potrebbe comportare rischi sistemici per il settore finanziario, applicando loro la vigilanza prudenziale prevista dalla Direttiva 2013/36/UE e dal Regolamento UE 575/2013.
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Riferimento normativo
Regolamento delegato (UE) 2021/2153 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2153 of 6 August 2021 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria for subjecting certain investment firms to the requirements of Regulation (EU) No 575/2013 (Text with EEA relevance)
Testo normativo
7.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 436/9
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2153 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti possono esigere che talune imprese di investimento siano soggette allo stesso trattamento prudenziale degli enti creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e che rispettino la vigilanza prudenziale di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(2)
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, è opportuno precisare che se un’impresa di investimento svolge attività che superano almeno una delle quattro soglie quantitative per gli strumenti derivati OTC, l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, i crediti o prestiti concessi agli investitori e i titoli di debito in essere, tali attività sono svolte su una scala tale che il fallimento o la situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbe comportare un rischio sistemico.
(3)
Data la rilevanza sistemica delle attività delle imprese di investimento di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e il potenziale impatto significativo di un effetto di contagio nel settore finanziario, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero essere prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033 e che offrono servizi di compensazione ad altri enti finanziari che non sono essi stessi partecipanti diretti.
(4)
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(5)
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Scala delle attività
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le attività di un’impresa di investimento si considerano svolte su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico qualora l’impresa di investimento superi una delle soglie seguenti:
a)
valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale pari a 50 miliardi di EUR;
b)
valore totale dell’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o del collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di 5 miliardi di EUR;
c)
valore totale dei crediti o dei prestiti concessi agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni per un importo di 5 miliardi di EUR; e
d)
valore totale dei titoli di debito in essere di 5 miliardi di EUR.
Articolo 2
Partecipante diretto
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 sono prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti e che offrono servizi di compensazione ad altri soggetti del settore finanziario che non sono essi stessi partecipanti diretti.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12
).
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Il Regolamento UE 2021/2153 è il riferimento normativo per identificare imprese di investimento soggette a requisiti prudenziali equiparati agli enti creditizi, con focus su rischio sistemico, derivati OTC, underwriting e servizi di compensazione. Consulenti finanziari e autorità di vigilanza lo consultano per valutare soglie di attività, partecipazione diretta ai sistemi di clearing e applicazione della disciplina CRR/CRD.
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