Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2107/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2107 della Commissione del 3 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP)

Pubblicato: 03/11/2022 In vigore dal: 03/11/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le limitazioni per la registrazione di un'indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto a base di carne, e come viene gestita l'opposizione di altri Stati membri?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2107 registra il nome "Aito saunapalvikinkku"/"Äkta basturökt skinka" come Indicazione Geografica Protetta, disciplinando un prosciutto finlandese prodotto con metodo tradizionale di affumicatura in sauna. La registrazione si applica a prodotti ottenuti nell'intero territorio della Finlandia secondo specifiche tecniche (affumicatura diretta con rami di ontano per almeno 12 ore), classificati nella categoria dei prodotti a base di carne. Il regolamento riguarda produttori finlandesi e operatori commerciali che intendono utilizzare questa denominazione, garantendo loro protezione esclusiva a livello UE. In pratica, solo i prodotti conformi al disciplinare possono recare questa denominazione; i termini comuni "Saunapalvikinkku" e "Basturökt skinka" rimangono utilizzabili per altri prodotti non conformi alle specifiche. La Svezia aveva presentato opposizione sostenendo il carattere generico del nome e l'esistenza di prodotti omonimi sul mercato svedese dal 2008, ma la Commissione ha ritenuto che il nome composto nella sua integralità identifica esclusivamente il prodotto finlandese con le caratteristiche distintive legate all'origine geografica e al metodo tradizionale.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2107 della Commissione del 3 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2107 of 3 November 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Aito saunapalvikinkku’/‘Äkta basturökt skinka’ (PGI))

Testo normativo

4.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284/52 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2107 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aito saunapalvikinkku» / «Äkta basturökt skinka» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» come indicazione geografica protetta (IGP) presentata dalla Finlandia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Il 23 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Svezia la notifica di opposizione. Il 27 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso alla Finlandia la notifica di opposizione. Il 4 giugno 2021 la Svezia ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata. (3) Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 29 giugno 2021 la Commissione ha invitato la Finlandia e la Svezia ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo. (4) Su richiesta della Finlandia, il 20 luglio 2021 la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni. Le consultazioni tra la Finlandia e la Svezia si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni. (5) Le principali argomentazioni della Svezia esposte nella dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con la Finlandia possono essere sintetizzate come segue. (6) La Svezia ha dichiarato che almeno dal 2008 è stato immesso sul mercato svedese un numero considerevole di prosciutti di diversi produttori e marche con la denominazione «Basturökt skinka». A causa della parziale omonimia del nome da registrare, l’opponente ha sostenuto che la registrazione danneggerebbe l’esistenza del «Basturökt skinka» che indica prodotti legalmente commercializzati in Svezia dal 2008. (7) La Svezia ha sostenuto inoltre che il termine «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka», laddove «aito/äkta» si traduce con «genuino» o «autentico», sarebbe generico, in particolare tenendo conto del fatto che nel nome che si chiede di tutelare come indicazione geografica protetta non figura alcun riferimento a un luogo, una regione o un paese. Secondo la Svezia la registrazione non sarebbe quindi conforme all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. (8) La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nella dichiarazione di opposizione motivata della Svezia alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l’opponente, ed è giunta alle conclusioni seguenti. (9) «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» è un nome composto che designa un prodotto ottenuto nell’intero territorio della Finlandia con un metodo tradizionale di affumicatura diretta con rami/ceppi di ontano in sauna di affumicatura. Il tempo di lavorazione è lungo e dura almeno 12 ore. Il prodotto è commercializzato fin dagli anni ‘50 con il nome finlandese di «Aito saunapalvikinkku» e il nome svedese di «Äkta basturökt skinka» o «Äkta bastupalvad skinka». Questo prodotto si distingue dal prodotto designato sia in Finlandia che in Svezia con il termine «Saunapalvikinkku» o «Basturökt skinka», per la produzione del quale si fa ricorso a un metodo diverso (metodo dell’affumicatura, in cui il fumo è generato all’esterno dell’affumicatoio con trucioli di legno o con fumo rigenerato). La parola «aito/äkta» («genuino») contenuta nel nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» fa riferimento al fatto che il prodotto è preparato impiegando unicamente il metodo tradizionale sopra descritto, al quale il prodotto deve le sue caratteristiche distintive rispetto al «Saunapalvikinkku» o «Basturökt skinka». La Svezia ha confermato che sul mercato svedese non vi sono prodotti ottenuti secondo un metodo tradizionale e venduti con il nome di «Äkta basturökt skinka». Il nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» si riferisce quindi esclusivamente al prodotto ottenuto in Finlandia avvalendosi del metodo di produzione specifico. (10) Ne consegue che il nome composto «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» identifica un prodotto originario di un luogo specifico, in particolare di un paese, avente qualità e caratteristiche specifiche attribuibili alla sua origine geografica. (11) Solo il nome composto indica il prodotto specifico ottenuto secondo il metodo tradizionale nella zona geografica delimitata. I termini comuni che compongono il nome composto del prodotto commercializzato in Svezia e in Finlandia non dovrebbero quindi essere tutelati di per sé. (12) Alla luce di quanto esposto, la protezione dovrebbe essere limitata al nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» nella sua integralità, mentre le singole componenti di detto nome dovrebbero poter continuare a essere utilizzate per prodotti che non rispettano il disciplinare dell’«Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» in tutta l’Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. (13) L’opposizione presentata dalla Svezia riguarda inoltre il carattere generico dell’intero nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» e il fatto che non vi figuri alcun riferimento a un luogo, una regione o un paese. (14) Ai sensi dell’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) n. 1151/2012, per «termini generici» si intendono i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell’Unione. (15) Il nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» nella sua integralità indica un prodotto specifico ottenuto in una zona geografica specifica e avente qualità e caratteristiche specifiche e distintive legate alla sua origine geografica. È pertanto chiaro che il nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka», nella sua integralità, non è diventato un nome comune e non è quindi diventato generico. (16) È vero che il nome consiste di diversi termini comuni privi di un termine geografico. Fintantoché designa un prodotto agricolo o alimentare che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome nella sua integralità può aspirare alla registrazione come indicazione geografica protetta. (17) Di conseguenza il nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP) dovrebbe essere iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 I termini «Saunapalvikinkku» e «Basturökt skinka» possono continuare a essere utilizzati all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 27 del 25.1.2021, pag. 29 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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La registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) è disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che stabilisce i criteri di genericità, l'origine geografica e le caratteristiche distintive. Produttori e associazioni di categoria devono rispettare il disciplinare di produzione, mentre gli operatori commerciali devono verificare la conformità alle norme UE sulla tracciabilità e etichettatura dei prodotti DOP/IGP. La procedura di opposizione consente agli Stati membri di contestare registrazioni che potrebbero danneggiare diritti preesistenti o violare i principi di genericità e riferimento geografico.

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