Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Qual è l'effetto pratico del Regolamento UE 2020/2104 sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari a base di oli di paraffina?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione, pubblicato il 16 dicembre 2020, prolunga di un anno il periodo di approvazione della sostanza attiva "oli di paraffina" come ingrediente per i prodotti fitosanitari. La scadenza dell'approvazione, precedentemente fissata al 31 dicembre 2020, viene spostata al 31 dicembre 2021. Questa proroga si è resa necessaria perché la valutazione della richiesta di rinnovo dell'approvazione ha subito ritardi dovuti a circostanze indipendenti dalla volontà dei richiedenti, rischiando altrimenti di far scadere l'autorizzazione prima della conclusione dell'istruttoria. La modifica interviene sulla voce 295 dell'Allegato, Parte A, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con effetto immediato e vincolante in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2104 of 15 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance paraffin oil (Text with EEA relevance)
Testo normativo
16.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 425/93
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2104 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
(
1
)
, in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(
2
)
elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione
(
3
)
ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina.
(3)
Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione
(
4
)
.
(4)
Dato che la valutazione della sostanza è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione della sostanza scada prima che venga presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto necessario prorogare di un anno il rispettivo periodo di approvazione.
(5)
Occorre quindi modificare la relativa voce 295 dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare fino al 31 dicembre 2021 il periodo di approvazione della sostanza attiva.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(7)
Tenuto conto del fatto che l’approvazione della sostanza attive scade il 31 dicembre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (
GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (
GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (
GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26
).
ALLEGATO
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1)
alla riga 295 «Oli di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».
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Il Regolamento UE 2020/2104 riguarda l'approvazione e il rinnovo delle sostanze attive per prodotti fitosanitari secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009, disciplinando i termini di validità dell'autorizzazione e le procedure di proroga. Aziende produttrici di fitofarmaci, distributori e commercialisti del settore agricolo devono consultare l'Allegato Parte A del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per verificare lo stato di approvazione delle sostanze attive e i relativi termini di scadenza.
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