Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2099/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2099 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 15/12/2020 In vigore dal: 15/12/2020 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2020/2099 riguardo alla suddivisione dei contingenti tariffari tra l'Unione Europea e il Regno Unito dopo la Brexit?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2020/2099 modifica le regole sulla ripartizione dei contingenti tariffari agricoli tra l'UE e il Regno Unito a seguito della Brexit, con applicazione dal 1° gennaio 2021. Si applica specificamente ai contingenti tariffari il cui periodo era già in corso alla data di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento UE 2019/216, garantendo che i quantitativi disponibili per l'assegnazione non superino quelli previsti nell'elenco OMC dell'Unione. La norma stabilisce un meccanismo di calcolo basato su due scenari: se gli Stati membri UE (escluso il Regno Unito) hanno già ricevuto assegnazioni pari o superiori al target, non sono disponibili quantitativi supplementari; se invece le assegnazioni sono inferiori, la differenza rimane disponibile, salvo detrazioni dovute a eccedenze assegnate al Regno Unito. La Commissione deve pubblicare entro due giorni lavorativi i quantitativi disponibili per ciascun contingente, fornendo certezza operativa agli operatori che presentano domande di titoli di importazione.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2099 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2099 of 15 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/386 as regards the specific rules for the apportionment of tariff rate quotas in respect of which the quota period is ongoing at the date of application of Article 1(2) of Regulation (EU) 2019/216 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

16.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 425/19 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2099 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, lettere a) e c), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione ( 2 ) stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Le norme si applicano dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (2) Per taluni contingenti tariffari il periodo contingentale è iniziato prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In questi casi il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 prevede norme specifiche per la suddivisione tra l’Unione e il Regno Unito dei quantitativi non utilizzati da assegnare nell’ambito di tali contingenti tariffari dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. (3) A seguito di discussioni l’Unione e il Regno Unito sono pervenuti a un’intesa comune su come suddividere tali contingenti tariffari. L’intesa comune dovrebbe assicurare che l’insieme dei quantitativi del contingente tariffario disponibili per l’assegnazione non superino i quantitativi figuranti nell’elenco OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386. (5) Ai fini della certezza del diritto e per far sì che i quantitativi così suddivisi formino la base per le domande di titoli presentate dal 1 o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (6) Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 si applica dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, ossia dal 1 o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento modificativo si applichi dalla stessa data. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In deroga al paragrafo 1, se per il contingente tariffario il periodo contingentale inizia prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, per l’Unione la suddivisione dei quantitativi da assegnare da tale giorno nell’ambito del contingente tariffario in questione è fatta come segue: a) se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono uguali o superiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, non sono disponibili quantitativi supplementari per l’assegnazione; b) se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono inferiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo dell’esame simultaneo o dell’allegato II del presente regolamento per quanto riguarda i contingenti tariffari gestiti secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”, il quantitativo disponibile per l’assegnazione corrisponde alla differenza tra il quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento e i quantitativi già assegnati in tali Stati membri. Tuttavia, se i quantitativi assegnati nel Regno Unito prima del giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 sono superiori alla differenza tra il quantitativo dell’UE a 28 indicato nell’elenco OMC riferito all’Unione e il quantitativo dell’UE a 27 indicato nella terza colonna dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento, tali quantitativi eccedenti sono detratti dal quantitativo disponibile per l’assegnazione negli Stati membri diversi dal Regno Unito dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. Entro due giorni lavorativi dal giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione pubblica, attraverso un’opportuna comunicazione sul web, i quantitativi di ciascun contingente tariffario di cui al primo comma del presente paragrafo disponibili nel giorno a decorrere dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari ( GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio ( GU L 38dell’8.2.2019, pag. 1 ).

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