Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2080/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2080 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/12/2020 In vigore dal: 09/12/2020 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale corretta per i pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati, secondo il Regolamento UE 2020/2080?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2080 della Commissione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso particolare, il regolamento classifica i pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati (con tenore di sale tra il 10,65% e il 17,35%), adatti al consumo immediato, nel codice NC 2002 10 90, cioè come pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico. La classificazione esclude la voce 0711 (ortaggi conservati temporaneamente) perché il prodotto è idoneo al consumo immediato, e la voce 0712 (ortaggi non ulteriormente preparati) perché la salatura costituisce un'ulteriore preparazione non prevista al capitolo 7. Il regolamento prevede inoltre una disposizione transitoria: le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate e non conformi a questa classificazione possono continuare a essere invocate per tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, garantendo così una transizione ordinata per gli operatori commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2080 della Commissione del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2080 of 9 December 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

15.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 423/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2080 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. È opportuno che tale periodo sia fissato a tre mesi. 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi (1) (2) (3) Pomodori tagliati a metà, salati ed essiccati, adatti al consumo immediato. Il tenore di sale varia dal 10,65 % al 17,35 % in peso. A seconda dei differenti livelli di tenore di sale il prodotto è suddiviso in diverse categorie di qualità destinate ad usi diversi. Il processo di produzione consiste nel tagliare i pomodori freschi, salarli e poi esporli al sole per essiccarli. La salatura è finalizzata principalmente al condimento e alla definizione di diverse categorie di qualità. Come effetto accessorio, la salatura accelera l’essiccazione e permette di conservare il prodotto. Il prodotto è confezionato sotto vuoto in contenitori di diverse dimensioni ed è conservato in scatole di cartone a una temperatura inferiore a 5 °C. 2002 10 90 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2002 , 2002 10 e 2002 10 90 . La voce 0711 comprende gli ortaggi o i legumi che sono stati trattati esclusivamente per garantirne la conservazione temporanea durante il trasporto o il magazzinaggio prima del loro utilizzo, a condizione che rimangano inadatti al consumo immediato in tale stato. Poiché il prodotto in questione è idoneo al consumo immediato, ne è esclusa la classificazione alla voce 0711 . La voce 0712 comprende gli ortaggi o legumi che non hanno subito ulteriori preparazioni. La salatura non è un processo previsto al capitolo 7. È considerata un’ulteriore preparazione perché i processi di essiccazione non richiedono necessariamente l’aggiunta di sale. È pertanto esclusa la classificazione alla voce 0712 . Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2002 10 90 come pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico.

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Il Regolamento UE 2020/2080 è il riferimento per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori del settore agroalimentare. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per determinare i codici NC corretti, le aliquote tariffarie applicabili e la corretta dichiarazione delle merci in dogana, considerando regole generali di interpretazione, voci tariffarie specifiche e motivazioni tecniche della classificazione.

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