Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2057/2022

Regolamento (UE) 2022/2057 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/10/2022 In vigore dal: 13/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono i contingenti tariffari autonomi dell'UE per i prodotti della pesca dal 1° novembre 2022 e come vengono gestiti?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2022/2057 modifica le regole sui contingenti tariffari autonomi dell'Unione europea per determinati prodotti della pesca nel periodo 2021-2023. Si applica alle importazioni di pesce e prodotti ittici da paesi terzi verso l'UE, riguardando principalmente le aziende di trasformazione e commercio ittico che importano materie prime. Il regolamento stabilisce volumi massimi di importazione a dazio zero (0%) per specifici prodotti, come aringhe aromatizzate, aringhe congelate, pesci congelati destinati alla trasformazione e filetti di aringhe, con quantitativi annuali definiti in tonnellate. Questi contingenti sono stati estesi fino al 31 dicembre 2023 in attesa della conclusione dei nuovi protocolli bilaterali con Islanda e Norvegia, garantendo così un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione europea senza penuria di materie prime.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2022/2057 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Regulation (EU) 2022/2057 of 13 October 2022 amending Regulation (EU) 2020/1706 opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the 2021-2023 period (Text with EEA relevance)

Testo normativo

26.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/37 REGOLAMENTO (UE) 2022/2057 DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di tali prodotti nell’Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all’industria della trasformazione dell’Unione, è opportuno sospendere o ridurre i dazi all’importazione per una serie di prodotti della pesca nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. (2) Il regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio ( 1 ) dispone l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un approvvigionamento adeguato all’industria della trasformazione dell’Unione per tale periodo. (3) Il 19 luglio 2021 il regolamento (UE) 2020/1706 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio ( 2 ) , con l’aggiunta, fra l’altro, di nuovi contingenti validi fino al 31 ottobre 2022, a seguito della scadenza dei protocolli bilaterali con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca. (4) Tuttavia, i negoziati relativi ai nuovi protocolli aggiuntivi con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca non si concluderanno prima del 31 ottobre 2022. (5) È pertanto necessario stabilire nuovi contingenti validi fino allo scadere dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/1706. (6) Per motivi di urgenza, al fine di evitare la penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente P. BLAŽEK ( 1 ) Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 ( GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca ( GU L 261 del 22.7.2021, pag. 1 ). ALLEGATO Nella tabella dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 sono aggiunte le voci seguenti: N. d’ordine Codice NC Codice TARIC Descrizione Quantitativo annuale del contingente (t) ( 1 ) Dazio contingentale Periodo contingentale 09.2509 ex 1604 12 91 13 Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione 17 500 (peso netto sgocciolato) 0  % 1.11.2022-31.12.2023 93 ex 1604 12 99 16 17 09.2510 ex 0303 51 00 10 Aringhe ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), congelate, destinate alla trasformazione ( 2 ) 11 670 0  % 1.11.2022-31.12.2023 20 09.2512 Pesci congelati, destinati alla trasformazione 3 850 0  % 1.11.2022-31.12.2023 0303 55 30 10 Sugarelli inca o del Pacifico ( Trachurus murphyi ) ex 0303 55 90 95 Altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus , Trachurus murphyi e i suri ( Caranx trachurus ) 0303 56 00 10 Cobia ( Rachycentron canadum ) 0303 69 90 10 Altri pesci 0303 89 90 11 21 30 91 0303 82 00 10 Razze ( Rajidae ) 0303 89 55 10 Orate ( Sparus aurata ) 09.2513 0304 86 00 20 Filetti di aringhe ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), congelati, destinati alla trasformazione 29 170 0  % 1.11.2022-31.12.2023 ex 0304 99 23 10 Lati di aringhe ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), congelati, destinati alla trasformazione ( 2 ) 20 09.2514 0304 49 50 10 Filetti di scorfani ( Sebastes spp.), freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione 1 520 0  % 1.11.2022-31.12.2023 ( 1 ) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato. ( 2 ) Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.

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Il regolamento disciplina i contingenti tariffari autonomi, le quote di importazione a dazio zero e la gestione delle tariffe doganali per i prodotti della pesca. Gli importatori e le aziende di trasformazione devono conoscere i codici NC (nomenclatura combinata) e i codici TARIC per classificare correttamente le merci, nonché i periodi contingentali e le restrizioni temporali (come il divieto dal 15 febbraio al 15 giugno per alcune categorie) per pianificare gli acquisti e rispettare la normativa doganale dell'Unione.

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