Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2046/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2046 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa)

Pubblicato: 29/07/2024 In vigore dal: 29/07/2024 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti di etichettatura per le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso secondo il Regolamento UE 2024/2046?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2046 della Commissione, entrato in vigore il 19 agosto 2024, modifica i requisiti di etichettatura per un nuovo alimento autorizzato: le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e riso (Oryza sativa). La normativa si applica a tutti gli operatori del settore alimentare nell'Unione europea che intendono commercializzare prodotti contenenti questo ingrediente. Il principale cambiamento riguarda la denominazione che deve figurare sull'etichetta: da "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso" a "proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso", eliminando il termine "trebbie" per evitare confusione con altre proteine vegetali autorizzate. La Commissione ha mantenuto il termine "parzialmente" nella denominazione perché il grado di idrolisi è solo dell'1-7%, e questo deve essere comunicato chiaramente ai consumatori per non indurli in errore sulle caratteristiche del prodotto. Il regolamento specifica anche i livelli massimi di utilizzo di questo ingrediente in diverse categorie di alimenti, da un minimo di 5 g/100 g in cereali fritti o estrusi fino a 90 g/100 g nelle basi in polvere per bevande. Solo la società Evergrain LLC è autorizzata a commercializzare questo nuovo alimento fino al 10 gennaio 2029, salvo autorizzazioni successive di altri richiedenti.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2046 della Commissione, del 29 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo (Hordeum vulgare) e di riso (Oryza sativa) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2046 of 29 July 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specific labelling requirements for the novel food partially hydrolysed protein from spent barley (Hordeum vulgare) and rice (Oryza sativa)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2046 30.7.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2046 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo ( Hordeum vulgare ) e di riso ( Oryza sativa ) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( 1 ) , in particolare l’articolo 12, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. (2) A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 2 ) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. (3) L’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende le proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo ( Hordeum vulgare ) e di riso ( Oryza sativa ) quale nuovo alimento autorizzato. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851 della Commissione ( 3 ) ha autorizzato l’immissione sul mercato delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo ( Hordeum vulgare ) e di riso ( Oryza sativa ) quale nuovo alimento da utilizzare in una serie di alimenti destinati alla popolazione in generale. (5) Il 6 febbraio 2024 la società Evergrain LLC («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica dei requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso». Il richiedente ha chiesto di modificare i requisiti specifici in materia di etichettatura, e in particolare di modificare la denominazione del nuovo alimento in «proteine idrolizzate ottenute da orzo e riso». (6) Il requisito di etichettatura originario faceva riferimento alla denominazione «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso». Il richiedente ritiene che la modifica della denominazione sia necessaria perché il termine «parzialmente» non è ben definito, in particolare per il consumatore medio che non saprà in che misura le proteine siano idrolizzate, in particolare rispetto ad altre proteine vegetali. Il richiedente indica altresì che il termine «trebbie» non è utilizzato per altre nuove proteine autorizzate che sono trattate in modo analogo e ritiene pertanto che possa creare confusione se utilizzato per questo nuovo alimento. Il richiedente sostiene inoltre che la prima fase del trattamento delle materie prime per l’orzo e il riso consiste nell’eliminare l’amido, trattamento identico a quello utilizzato per altre proteine vegetali. (7) La Commissione ritiene che la domanda di aggiornamento dell’elenco dell’Unione, concernente la modifica dei requisiti specifici in materia di etichettatura, e in particolare della denominazione del nuovo alimento «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo e di riso», proposta dal richiedente non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Sulla base della giustificazione fornita dal richiedente, la Commissione ritiene che il termine «trebbie» possa essere omesso dalla denominazione del nuovo alimento ai fini dell’etichettatura. La Commissione non concorda tuttavia sulla soppressione del termine «parzialmente» dalla denominazione del nuovo alimento. Conformemente alle norme in materia di etichettatura, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/2283, i requisiti specifici in materia di etichettatura non dovrebbero indurre in errore i consumatori. Inoltre a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, tra l’altro, le relative proprietà e composizione. Tenendo conto del fatto che il grado di idrolisi del nuovo alimento è dell’1-7 %, la Commissione ritiene che il termine «parzialmente» dovrebbe essere mantenuto nella denominazione. Inoltre, se desidera fornire ai consumatori ulteriori informazioni sul grado di idrolisi, il richiedente può indicarle volontariamente sull’etichetta del prodotto conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono dovrebbe pertanto essere «proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso». (8) Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche dei requisiti specifici in materia di etichettatura per il nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2851 della Commissione, del 20 dicembre 2023, che autorizza l’immissione sul mercato delle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo ( Hordeum vulgare ) e di riso ( Oryza sativa ) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( GU L, 2023/2851, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2851/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ( GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj ). ALLEGATO Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa alle proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo ( Hordeum vulgare ) e di riso ( Oryza sativa ) è sostituita dalla seguente: «Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura Altri requisiti Tutela dei dati Proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo ( Hordeum vulgare ) e di riso ( Oryza sativa ) Categoria dell’alimento specificato Livelli massimi La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “proteine parzialmente idrolizzate ottenute da orzo e riso”. Conformemente all’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Autorizzato il 10 gennaio 2024. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Evergrain LLC, 3205 S. 9th St, St. Louis, Missouri, 63118 USA. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Evergrain LLC è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento “proteine parzialmente idrolizzate ottenute da trebbie di orzo ( Hordeum vulgare ) e di riso ( Oryza sativa )”, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Evergrain LLC. Data finale della tutela dei dati: 10 gennaio 2029» Cereali fritti o estrusi, prodotti a base di semi o radici 5 g/100 g Prodotti della confetteria, compreso il cioccolato 5 g/100 g Cereali da colazione 5 g/100 g Piatti a base di pasta e riso (o altri cereali) 8 g/100 g Zuppe e minestre (miscela liofilizzata) 50 g/100 g Zuppe e minestre (pronte per il consumo) 5 g/100 g Salse 10 g/100 g Preparati per salse liofilizzate 50 g/100 g Prodotti sostitutivi della carne 15 g/100 g Barrette ai cereali 30 g/100 g Miscele di burro e margarina/olio 10 g/100 g Gelati a base di prodotti sostitutivi del latte 10 g/100 g Prodotti sostitutivi del latte 5 g/100 ml Paste/emulsioni di frutta a guscio/semi 15 g/100 g Bevande energetiche 8 g/100 ml Bevande analcoliche commercializzate in relazione all’esercizio fisico 5 g/100 ml Bevande di tipo Cola 5 g/100 g Basi in polvere per bevande 90 g/100 g Bevande a base di succhi di frutta e/o di ortaggi 5 g/100 ml Prodotti sostituitivi di panna, formaggio e yogurt (non a base di soia) 10 g/100 g Hummus 10 g/100 g Birra analcolica 5 g/100 ml Sostituti di un pasto per il controllo del peso 30 g/100 g ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2046/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento UE 2024/2046 disciplina l'etichettatura dei nuovi alimenti secondo il Regolamento (UE) 2015/2283 e il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornizione di informazioni ai consumatori. Gli operatori del settore alimentare devono rispettare i requisiti specifici di denominazione, i livelli massimi di utilizzo per categoria di alimento e le norme sulla trasparenza informativa. La normativa è rilevante per produttori, distributori e importatori che operano nel mercato dei nuovi alimenti e devono garantire conformità alle disposizioni sulla corretta etichettatura e sulla tutela dei dati scientifici.

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